Venerdì 15 marzo 2024

Tempo fino al 18 marzo per gli invii della Certificazione Unica 2024

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con Provvedimento n. 8253 del 15 gennaio l’Agenzia Entrate ha approvato il modello ("ordinario" e "sintetico") della Certificazione Unica – CU 2024, relativa all'anno 2023, insieme alle istruzioni per la compilazione, oltre al frontespizio per la trasmissione telematica e il quadro CT con le relative istruzioni.

Si ricorda che entro lunedì 18 marzo (la scadenza ordinaria del 16 marzo cadeva di sabato) i sostituti d’imposta dovranno:

  • trasmettere telematicamente all'Agenzia Entrate la Certificazione Unica 2024 (modello "ordinario"), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi;
  • consegnara la Certificazione Unica 2024 (modello "sintetico") ai precettori delle somme in essa attestate.

La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può aspettare invece fino al 31 ottobre 2024, termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.


Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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