Lunedì 1 febbraio 2021

Versamento ritenute trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente: pronti i codici tributo per l'F24 e F24 EP

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la Risoluzione n. 6/E del 28 gennaio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo (con relative istruzioni per la compilazione) per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 EP, delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati operate dai sostituti d’imposta  dopo le operazioni di conguaglio di fine anno.

Si tratta, in particolare:

per il Modello F24

  • “1066” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”;
  • “4934” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa”;
  • “4935” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.

per il Modello F24 EP

  • “103E” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”;
  • “193E” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa”;
  • “194E” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

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    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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