Con la Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 124 del Decreto "Rilancio", che ha introdotto una disciplina IVA agevolata per l'acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In un quesito relativo agli articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie viene chiesto "se tutti gli articoli di abbigliamento individuati nelle nomenclature NC/TARIC 24 dall'ADM nella circolare n. 12/2020 sono soggetti all'aliquota ridotta oppure il trattamento va circoscritto a quelli di tipo «protettivo per finalità sanitarie» e quale trattamento, ad esempio, deve essere riservato ai guanti monouso in nitrile venduti ad un soggetto in relazione al quale il cedente non può a priori verificarne l'effettivo utilizzo per finalità sanitarie.
L'Agenzia chiarisce innanzitutto che la norma non definisce l'ambito soggettivo di applicazione, ossia i destinatari del trattamento Iva agevolato.
E' vero che la "finalità sanitaria" dei beni in commento è da intendersi in senso oggettivo, e che quindi debbano essere agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus ma, dopo l'entrata in vigore dell'art. 124 del Decreto "Rilancio", i protocolli di sicurezza adottati nei diversi settori economici hanno reso obbligatorio l'uso di questo tipo di abbigliamento per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
Si pensi ad esempio all'industria alimentare, alla grande distribuzione o alla scuola, dove la finalità di questi protocolli di sicurezza è sicuramente "sanitaria", in quanto finalizzata a contrastare il diffondersi della pandemia, andando a proteggere nello stesso tempo lavoratori e utenti.
Pertanto, conclude l'Agenzia Entrate, anche gli operatori obbligati al rispetto di questi protocolli di sicurezza possono acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo dell'Iva agevolata.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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