Con Messaggio n. 97 del 10 gennaio l'Inps illustra le modalità di presentazione della domanda di pensione Quota 102, disponibile dal 7 gennaio. Come noto la legge di bilancio 2022, modificando l’articolo 14, DL 4/2019 in materia di pensione Quota 100, ha previsto il riconoscimento della pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
I cittadini in possesso di credenziali di accesso (SPID, CNS, CIE 3.0) potranno compilare ed inviare la domanda telematica accedendo al sito dell'Inps, nella sezione Servizi online, area “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Dovranno poi scegliere l'opzione “NUOVA PRESTAZIONE PENSIONISTICA” e selezionare, in sequenza:
“Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102”.
Infine, si dovrà selezionare il Fondo e la Gestione di liquidazione.
La domanda è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche per chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione Quota 102.
Maggiori dettagli nel messaggio.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
Oneri deducibili da cartelle esattoriali rateizzate
Applicativo in MS Office Excel per calcolare la quota annualmente deducibile dei contributi deducibili dal reddito a seguito di pagamento di cartelle esattoriali rateizzate.
Deduzione ACE Società di Capitali 2024 (Esercizio 2023): versione Cloud
Applicazione cloud per la determinazione dell’ACE relativa alle società di capitali per esercizi chiusi al 31/12/2023.
La deduzione ACE calcolata si riferisce esclusivamente alla quota riportabile in dichiarazione dei redditi. Non viene gestito l’eventuale credito d’imposta (se non per la parte convertita a riduzione della quota riportabile in deduzione del reddito).
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