Il Dipartimento per lo Sport comunica l'avvio della piattaforma informatica utile per l'invio delle domande di riconoscimento per usufruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nell'anno fiscale 2021 e rende disponibile, nel contempo, una guida operativa alla compilazione della domanda.
Il contributo, sotto forma di credito d'imposta e pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è destinato ai lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Spetta, in particolare, per gli investimenti di importo complessivo non inferiore a 10mila euro, rivolti a soggetti che nel 2019, in Italia, hanno prodotto ricavi per almeno 150mila euro e fino a un massimo di 15 milioni.
Le domande potranno essere presentate entro e non oltre il 5 giugno 2022.
Il Dipartimento per lo Sport ha inoltre pubblicato il terzo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anno 2020 (codice tributo 6954), dopo aver proceduto alle necessarie verifiche con l’Agenzia delle entrate e con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Il credito di imposta, ricorda il Dipartimento per il Sport, è immediatamente utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
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