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Mercoledì 2 dicembre 2020

Cashback: in Gazzetta Ufficiale condizioni e criteri di attribuzione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Approda in Gazzetta Ufficiale il Decreto 24 novembre 2020, n. 156 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con le condizioni e regole di accesso al "Cashback"

Il Decreto, in applicazione dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge di Bilancio 2020, disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici

Come si aderisce
L'adesione al programma è su base volontaria: il soggetto che intende aderire al programma registra nell'APP IO, o negli altri sistemi messi a disposizione, il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti. Qualora il soggetto che intende aderire al programma registri una carta di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla società Bancomat S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione dallo stesso. 
Al momento della registrazione, il soggetto che intende aderire al programma deve dichiarare di essere maggiorenne e residente in Italia, e di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione. 

Come avvengono i rimborsi
Agli aderenti al programma è attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici, determinata con riferimento ai seguenti periodi:

1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021; 
1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021; 
1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022. 

Per ciascun periodo, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10% dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro. 
La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500 euro in ciascun periodo.

I rimborsi saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo. 

Clicca qui per accedere al Decreto.


Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
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    Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per acquisto di beni o prestazioni di servizi riferite asseritamente ad operazioni fittizie, si pone quindi il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività della compravendita, o del servizio eseguito, anche attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’effettiva realizzazione dell’operazione.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
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