Con il Pronto Ordini n. 91/2023 dello scorso 20 novembre il CNDCEC, in risposta all'Ordine di Cagliari, fornisce chiarimenti in merito all'esercizio dell'attività professionale da parte degli iscritti dipendenti ed, in particolare:
Come affermato nel PO 248/2017, spiega il CNDCEC, l’attività professionale può essere svolta dall’iscritto nell’albo non solo come libero professionista ma anche come dipendente di una società/ente. Le attività svolte da un iscritto dipendente che possono essere considerate “attività professionali” sono quelle oggetto della professione, individuate dall’art. 1 del D. Lgs 139/2005.
All'atto della presentazione della domanda di iscrizione nel registro da parte del tirocinante, nel caso in cui il dominus svolga la propria attività professionale come dipendente, dovrà essere indicato il suo orario di lavoro presso l’ente/società. Inoltre, in questi casi, è opportuno acquisire da parte dell’iscritto anche una dichiarazione sostituiva di atto notorio ex art. 47 d.P.R. 445/2000 relativa al suo inquadramento all’interno dell’ente/società ed alle attività che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente.
Il professionista che è in grado di formare il tirocinante per almeno 20 ore settimanali, spiega infine il CNDCEC, avrà anche il suo domicilio professionale presso l’ente/società del quale è dipendente.
Relativamente alla possibilità per il professionista dipendente di una società di revisione di
avere un tirocinante, il Consiglio Nazionale rinvia al contenuto dell’informativa n. 23/2011 e precisa che l'attività di revisione è sicuramente un’attività rientrante tra le attività professionali e quindi idonea ad essere oggetto del tirocinio necessario per l’accesso alla professione.
Il CNDCEC chiarisce infine che il non esercizio della professione da parte degli iscritti non deve essere annotato nell’albo in quanto non rappresenta un dato rilevante al fine della tenuta dell’albo stesso. Per l’iscrizione, infatti, non è richiesto l’effettivo esercizio della professione e neanche il possesso di partita IVA.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
Versione aggiornata con la nuova procedura per la registrazione telematica presso l’Agenzia Entrate.
Abbiamo predisposto una check list per la raccolta delle informazioni e dei documenti che consentano una corretta gestione dell’operazione.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025: versione Cloud
Applicazione in Cloud per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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