E' sempre consentita, anche per prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità, la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
È altresì consentita la vendita di ogni genere merceologico se effettuata per mezzo di distributori automatici.
La consegna al domicilio su ordinazione si configura come una diversa "modalità organizzativa di vendita" rispetto alla forma di vendita in negozio; detta modalità (consegna a domicilio su ordinazione) è consentita in questo periodo emergenziale anche alle attività di commercio al dettaglio chiuse alla clientela e quindi si ritiene non sia necessaria una specifica procedura né altro aggravamento burocratico (SCIA o altro).
E' in ogni caso opportuno confrontarsi preventivamente con l'Ufficio Commercio del Comune competente.
Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
Modello di memoria difensiva verso il nuovo schema d'atto dell’Agenzia Entrate
Il nuovo art. 6-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente (LEGGE 27 luglio 2000, n. 212) definisce il Principio del contraddittorio e del conseguente “schema d’atto” che costituirà la base di partenza delle attività di accertamento.
Questo modello di memoria difensiva tiene conto di gran parte delle innumerevoli modifiche emergenti sia nello statuto dei diritti del contribuente sia nel D.lgs n 546/1992.
Verbale del Consiglio di amministrazione di Srl sportiva dilettantistica in video conferenza
Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 200 del 23 novembre 2021, rende, possibili le assemblee online anche dopo l’emergenza Covid-19.
Ha, infatti, stabilito la legittimità delle clausole statutarie che attribuiscono all’organo amministrativo la possibilità di convocare le assemblee societarie esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, inserendo tale previsione nell’avviso di convocazione.
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