Con lo scopo di contenere il costo dell’energia elettrica, dell'acqua e del gas naturale il decreto Aiuti-bis ha innalzato fino a 600 euro, per il solo 2022, il limite entro il quale i datori di lavoro possono riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo, tra i fringe benefit, anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche.
Con la Circolare n. 35 del 4 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti ai datori di lavoro sulla nuova disciplina del welfare aziendale, e chiarisce che, per utenze domestiche, si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.
Tra queste rientrano anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.
Altro chiarimento fornito riguarda la non imponibilità anche per beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari. Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Questi benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Ulteriori chiarimenti nella Circolare delle Entrate.
Richiesta dati per il modello REDDITI PF 2025 (periodo d’imposta 2024)
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Check-list modello redditi società di capitali 2025
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Check-list modello redditi società di persone 2025
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