Anche nell'esercizio 2021 è possibile usufruire del credito d'imposta pubblicità.
A tal fine tra il 1° marzo e il 31 marzo occorrerà presentare una dichiarazione con la quale si indicano le spese effettuate e previste per il 2021; si tratta di una prenotazione del credito d'imposta.
Le spese ammesse sono solo quelle per l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile.
Non sono più ammissibili le spese per pubblicità su radio e TV.
Alla prenotazione seguirà un provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria che assegnerà a ciascun richiedente un credito d'imposta "provvisorio". Questo provvedimento è solo informativo, non concede il diritto ad utilizzare il credito d'imposta.
Successivamente, tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2022 occorrerà presentare la dichiarazione finale dove si attestano le spese effettive del 2021.
Un revisore legale o un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni deve attestare che le spese sono state sostenute ai sensi dell'art. 109 del TUIR.
Successivamente verrà pubblicato un ulteriore provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria che assegna il credito d'imposta definitivo, utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dello stesso.
I modelli sono disponibili sul sito dell'Agenzia Entrate e devono essere trasmessi telematicamente attraverso il servizio Entratel/Fisconline.
Si ricorda che la legge di Bilancio 2021 ha stabilito che il credito d'imposta è riconosciuto - nella misura del 50% - sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno di riferimento (2021 o 2022), e non, quindi, sui soli investimenti incrementali.
La disciplina del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari prevede che l’effettuazione delle spese relative agli investimenti pubblicitari incrementali deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti (articolo 4, comma 2, Dpcm 16 maggio 2018, n. 90).
Per il rilascio dell’attestazione non esiste alcun modello specifico; per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto modelli:
- di incarico professionale per la redazione dell’attestazione
- di ulteriori dichiarazioni del cliente a corredo dell’incarico
- di attestazione del Professionista
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