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Giovedì 28 gennaio 2021

Il nuovo calendario per l'imposta di bollo sulle e-fatture

a cura di: Meli e Associati
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Si modifica a partire dal 2021 il calendario per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

A partire dalle fatture emesse da gennaio 2021 il versamento dovrà essere effettuato entro la fine secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare.

Si ricorda che, in presenza di fatture elettroniche correttamente compilate, l’Agenzia Entrate mette a disposizione l’importo precalcolato dovuto. Accedendo, infatti, alla sezione Fatture e Corrispettivi, area Consultazione – Fatture elettroniche ed altri dati IVA – Pagamento imposta di bollo, è possibile selezionare il trimestre di riferimento e visualizzare l’importo da pagare. Verificata la correttezza dei dati è possibile generare e stampare il modello F24 oppure inserire l’IBAN per procedere all’addebito automatico in conto corrente.

Calendario dei versamenti

TRIMESTRE SCADENZA
I trimestre 31 maggio
II trimestre 30 settembre
III trimestre 30 novembre
IV trimestre 28 febbraio (anno successivo)

Resta ferma la possibilità di far slittare il termine di versamento del I e II trimestre se non viene raggiunta la soglia di 250 euro.

I codice tributo da utilizzare sono:

  • I trimestre 2521
  • II trimestre 2522
  • III trimestre 2523
  • IV trimestre 2524

Le sanzioni devono essere versate con il codice tributo 2525 e gli interessi con il 2526.


DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Guida al regime forfettario 2025

    Guida al regime forfettario 2025

    Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.

    Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
    La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
  • Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025

    Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.

    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025

    Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025

    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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