Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto-legge contenente ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il provvedimento prevede, in particolare, nuove regole sugli spostamenti per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021 e rivede i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone "arancioni" e "rosse".
In sintesi:
Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021 vige il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Nei giorni del 9 e 10 gennaio vengono applicate, su tutto il territorio nazionale, le misure previste per la cosiddetta "zona arancione" (art. 2 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Fino al 15 gennaio 2021 è confermata, nei territori inseriti nella cosiddetta "zona rossa", la possibilità, già prevista dal D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria Regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
In merito all'attività didattica, il decreto dispone la ripresa dell'attività in presenza, per il 50% degli studenti, a partire dall'11 gennaio 2020.
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In sede di conversione del D.L. n. 113/2024 (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
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Il nuovo art. 6-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente (LEGGE 27 luglio 2000, n. 212) definisce il Principio del contraddittorio e del conseguente “schema d’atto” che costituirà la base di partenza delle attività di accertamento.
Questo modello di memoria difensiva tiene conto di gran parte delle innumerevoli modifiche emergenti sia nello statuto dei diritti del contribuente sia nel D.lgs n 546/1992.
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