Giovedì 27 aprile 2023

Nuovo servizio per presentare la domanda di accesso alla NASpI

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con il Messaggio n. 1488 del 21 aprile 2023 l'Inps comunica il rilascio in via sperimentale del nuovo servizio di domanda per l’accesso alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

I cittadini potranno accedere al servizio direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “Naspi” > “Nuova Procedura di invio domanda NASpI” e previa autenticazione con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE.

Il nuovo servizio, in particolare, permette di:

  • compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione NASpI, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione delle informazioni relative alla propria posizione già in possesso dell’Istituto;
  • avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito, grazie a una riorganizzazione modulare dei “Quadri” componenti la procedura;
  • visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda rilevanti ai fini della misura, della durata e del diritto alla prestazione.

L'Istituto precisa che, oltre al nuovo servizio, sarà temporaneamente mantenuto anche il servizio attualmente attivo, che sarà accessibile per tutta la durata del periodo di sperimentazione. Al termine del periodo di sperimentazione, il nuovo servizio sarà la modalità esclusiva di presentazione della domanda per il cittadino e il Contact Center.

Tutti i dettagli nel messaggio Inps.


Fonte: https://www.inps.it
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  • Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025

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    Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Dichiarazione indennità chilometriche

    Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP, SPOR T& SALUTE SpA, possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatorialiLe prestazioni sportive dei volontari (…) non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (…) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (…) purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Note spese indennità chilometriche

    Le associazioni e società sportive dilettantistiche, le FSN, le DSA, gli EPS, il CONI, il CIP, SPOR T& SALUTE SpA, possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente per finalità amatoriali. 2. Le prestazioni sportive dei volontari (…) non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (…) per prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione (…) purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. 

    Pertanto, nel caso di trasferta del volontario fuori dal territorio comunale di residenza dello stesso, possono essergli riconosciuti: 
    1) RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI (cd. «a piè di lista») SENZA LIMITE. Ammesso il rimborso chilometrico, dietro specifica richiesta del volontario con dettaglio delle trasferte effettuate, km percorsi A/R e dell’automezzo utilizzato (tariffa ACI). 
    2) RIMBORSI SPESE NON DOCUMENTATI E AUTOCERTIFICATI, CON IL LIMITE DI 150 EURO MENSILI. Oltre all’autocertificazione del volontario è richiesta la delibera dell’organo di amministrazione dell’ente.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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