Con il Messaggio n. 3179 del 29 agosto l'Inps riepiloga le ipotesi in cui si configura un’erogazione indebita a titolo di anticipo del 40% della prestazione di integrazione salariale e illustra le modalità operative con le quali l’Istituto effettua il conseguente recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi indebitamente erogati.
L'Istituto ricorda che, in base alla normativa emergenziale che ha disciplinato i trattamenti di integrazione salariale con casuale “COVID-19”, il datore di lavoro deve inviare all’Inps le richieste di pagamento, con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, salvo termini decadenziali diversi eventualmente previsti dalla normativa vigente pro tempore.
Trascorsi inutilmente tali termini il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.
Di conseguenza, il recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi indebitamente erogati a titolo di anticipo del 40% avviene per uno dei seguenti motivi:
L’Istituto, dopo aver verificato che le somme erogate ai lavoratori a tale titolo sono state indebitamente pagate, procede alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti del datore di lavoro.
Entro 60 giorni il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta tramite Avviso di pagamento pagoPA.
Gli utenti in possesso di credenziali SPID almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica 3.0 possono visualizzare e stampare gli Avvisi di pagamento pagoPA nel sito www.inps.it seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Indebiti dei Datori di Lavoro”, e procedere scegliendo una delle modalità di pagamento attive, quindi:
Maggiori informazioni nel Messaggio Inps.
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Il Bonus Natale 2024: informativa e autocertificazione
L’art. 2-bis, del D.L. 113/2024, L. 143/2024, ha introdotto un nuovo bonus, per il solo 2024, per i lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/2024, ha fornito le prime indicazioni operative.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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