Con Risposta n. 55/E del 28 febbraio l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati ed, in particolare, ai requisiti di
elevata qualificazione o specializzazione richiesti dall'art. 5 del Dl n. 209/2023.
L'accesso al regime agevolato, infatti, è subordinato al rispetto di determinate condizioni.
Con particolare riferimento al requisito di cui alla lett. d) del citato articolo, la norma prevede che il nuovo regime riguardi solo i lavoratori che sono in possesso dei "requisiti di elevata qualificazione o specializzazione" relativi, rispettivamente, ai titolari di una qualifica professionale superiore e alle professioni regolamentate.
Nell'istanza di interpello il contribuente chiedeva se il possesso di un titolo di istruzione superiore di durata almeno triennale fosse sufficiente a garantire l’accesso al nuovo regime agevolativo.
In merito l'Agenzia Entrate osserva che, coerentemente con i principi generali in materia di interpello (art. 11 L. n. 212/2000), che escludono l’ammissibilità di istanze di interpello che non prospettano alcun dubbio interpretativo ma presuppongono solo l’accertamento di questioni di fatto, devono considerarsi inammissibili quelle istanze con le quali viene richiesta la valutazione dei titoli di elevata qualificazione o specializzazione.
Tenuto conto, in particolare, che, ai fini dell’individuazione dei requisiti necessari per l’accesso al regime agevolativo, il citato articolo 5, comma 1, lett. d), del Dl n. 209/2023 rinvia alle disposizioni contenute nel T.U.I. e, per le professioni regolamentate, a quelle contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, entrambe norme non fiscali, l’interpretazione di tali disposizioni non può avvenire in sede di interpello, in quanto comporta l’espletamento di attività di tipo tecnico di competenza di altre amministrazioni.
Il contribuente dunque, concludono le Entrate, potrà fruire del nuovo regime a condizione che sia in possesso di uno dei requisiti indicati nel citato articolo 27-quater del T.U.I., la cui valutazione non può essere effettuata in sede di interpello.
Maggiori dettagli nella Risposta dell'AE.
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