Un ETS può disporre di più di un registro dei volontari non occasionali (art. 17, comma 1, CTS) nel caso in cui disponga, oltre alla sede legale, di una o più sedi operative secondarie, eventualmente su un territorio regionale diverso da quello della sede principale?
In tal caso, devono essere vidimati anche i registri riferiti alle sedi secondarie?
Le risposte arrivano dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella Nota n. 809 del 20 gennaio 2025.
Per gli enti aventi una pluralità di sedi operative territorialmente distanti, spiega il Ministero, sarebbe irragionevole e contrario all’autonomia degli stessi non consentire l’istituzione di registri dei volontari relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l’assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture.
Conseguentemente, gli eventuali registri “di sede” dovranno essere regolarmente vidimati; resterebbero altrimenti mere scritture interne prive di qualunque rilevanza verso l’esterno e di qualunque valore probatorio.
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