Con il Provvedimento dell'11 settembre l'Agenzia delle Entrate ha fissato l'ammontare massimo del credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione anti coronavirus introdotto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
In particolare, è stata determinata la misura percentuale che permette di calcolare l'importo spettante ad ogni richiedente.
La misura del credito effettivamente utilizzabile è pari al 15,6423% del credito richiesto.
Questa percentuale è il risultato tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro.
I beneficiari possono visualizzare il credito d'imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Possono inoltre scegliere:
La comunicazione all'Agenzia della cessione del credito per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione può avvenire a partire da lunedì 14 settembre e può essere effettuata solo dal soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia (Entratel/Fisconline).
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Documento riepilogativo fatture inferiori a Euro 300,00 (anno 2025)
Foglio MSExcel per generare i documenti riepilogativi mensili vendite e/o acquisti (art. 6 comma 1 del D.p.r. 695/1996). Utile per i soggetti che hanno rapporti con il pubblico, per importi ridotti, o che devono registrare numerose fatture di modico importo (es. spese ristoranti).
N.B: il file è utilizzabile in “scrittura” fino a 14 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato l’anno di acquisto.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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