Con la Sentenza n. 22065 del 4 giugno 2021 le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno affermato che, "in caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello".
Ricorso avverso avviso di intimazione o ingiunzione fiscale
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, l’annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) qualora l’Agente di riscossione non dimostri, attraverso la produzione delle iscrizioni a ruolo, il rituale perfezionamento della notificazione delle cartelle presupposte al contestato atto di riscossione.
Ricorso avverso avviso di accertamento costi riferiti a compravendita ritenuta fittizia
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per acquisto di beni riferite asseritamente ad operazione fittizia. si pone il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività della compravendita anche attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’effettiva realizzazione della compravendita oggetto del rilevo, nonché mediante l’ausilio di qualsiasi elemento probatorio tesi a contrastare gli elementi indiziari verbalizzati dai verificatori.
È stato ipotizzato che l’avviso di accertamento derivi da attività istruttoria eseguita dalla Guardia di Finanza.
Ricorso avverso avviso di accertamento costi per prestazioni di servizi oggettivamente inesistenti
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per prestazioni di servizi ritenute oggettivamente inesistenti, si pone il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività delle operazioni anche attraverso la produzione di:
documentazione idonea a provare l’effettività della prestazione di servizi oggetto del rilevo;
elementi probatori cartolari tesi a contrastare gli elementi indiziari verbalizzati dai verificatori.
È stato ipotizzato che l’avviso di accertamento derivi da attività istruttoria eseguita dalla Guardia di Finanza.
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