La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23025/5 del 28 luglio 2023, ha chiarito che ai fini dell’applicazione dei benefici derivanti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni è sufficiente che il contribuente sia potenzialmente assoggettabile a imposizione nello stato di residenza.
Non è necessario, infatti, che lo stesso sia effettivamente tassato nell’altro Stato, in quanto lo scopo dei trattati bilaterali, si legge nella sentenza, è essenzialmente quello di “eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l'attività economica internazionale”, come anche affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540.
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
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