Tra le misure per il sostegno e rilancio dell'economia il DL n. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020, all'Articolo 63 aggiunge il comma 9-bis all'articolo articolo 119 del Decreto Rilancio, andando a semplificare l'approvazione condominiale relativa, in particolare, agli interventi che beneficiano del Superbonus al 110%.
Nello specifico, il citato comma 9-bis prevede che le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto sui corrispettivi, siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
In sede di conversione del Decreto Agosto, all'Art. 63 è stato aggiunto anche il comma 1-bis, che introduce la possibilità di partecipare alle assemblee condominiali "anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini" anche in videoconferenza.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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