Laddove non vi sia alcun nesso tra l’attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le relative spese non possono essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previsti dall’art. 108 del T.u.i.r. e dalle disposizioni secondarie attuative (cfr. in tal senso Cass. n. 5720 del 2016).
Così si è espressa la Corte di Cassazione, nell'Ordinanza n. 26368 del 12 settembre 2023.
Dunque, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta “aspettativa di ritorno commerciale”, osserva la Cassazione, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, quindi non interamente recuperabili.
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
Pacchetto di software per la determinazione dei crediti d’imposta relativi alle spese per “Ricerca e Sviluppo”, “Innovazione Tecnologica” e “Design e Innovazione Estetica” sostenute nell’anno 2024.
Credito imposta ricerca e sviluppo 2024
Software, in MS Excel, per determinare in modo agevole la misura del credito d’imposta relativo alle spese in "Ricerca e Sviluppo" sostenute nell’anno 2024.
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Questa versione è sviluppata in MSExcel (XLS) ed è utilizzabile in "scrittura" fino ad un anno dalla data di acquisto ed in sola "lettura" superato l’anno di acquisto. Le Istruzioni sono disponibili nella sezione "Documenti aggregati" qui in calce.
Sarà a breve aggiornata anche la versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.
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