Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23-01-2020 è stato pubblicato il Decreto 22 novembre 2019 del Ministero dell'Interno con il quale vengono determinati gli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti.
Come riportato all'art. 1 del decreto, gli importi dell'indennizzo di cui all'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n.122, sono determinati nella seguente misura:
a) per il delitto di omicidio, nell'importo fisso di euro 50.000; b) per il delitto di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nell'importo fisso di euro 60.000 esclusivamente in favore dei figli della vittima;
c) per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza attenuante del caso di minore gravita' prevista dall'art. 609-bis, terzo comma, del codice penale, nell'importo fisso di euro 25.000;
d) per il delitto di lesioni personali gravissime di cui all'art. 583, comma 2, del codice penale, e per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'art. 583-quinquies del codice penale nell'importo fisso di euro 25.000.
Per i delitti indicati nel comma 1, l'importo fisso dell'indennizzo è incrementato di una somma equivalente alle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro
10.000.
Per i delitti diversi da quelli di cui al comma 1 l'indennizzo è erogato solo per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, fino a un massimo di euro 15.000.
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L'articolo 33, D.Lgs. 36/2021 , al comma 7 prevede:
“ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”.
La dimostrazione da parte dell’imputato di non aver potuto onorare gli impegni erariali per cause a lui non imputabili potrebbe escludere la sussistenza dei reati dichiarativi di omesso versamento delle ritenute (art. 10-bis, D.lgs. 10/03/2000, n. 74) o dell’iva (art. 10-ter, D.lgs. . 74/2000) in misura eccedente la soglia di € 50 mila per ciascun periodo d’imposta o dei contributi previdenziali (art. 2, co. 1-bis, D.L. n. 463/1983). Occorre quindi che la difesa riesca a dimostrare non solo le oggettive difficoltà economiche dell’imprenditore, ma anche che l'omesso versamento dell'imposta non è dipeso da deliberata e consapevole scelta dell’imputato.
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