Mercoledì 29 maggio 2024

Disco verde al credito d’imposta Zes unica. Istanze dal 12 giugno al 12 luglio con modulistica Agenzia entrate e certificazione revisore

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Via libera al nuovo credito d’imposta Zes unica. Istanze dal 12 giugno al 12 luglio. Necessaria una certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti per attestare le spese effettivamente sostenute. 

Possono accedervi tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (cd. Zes unica) che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. 

E’ con il Decreto 17 maggio 2024 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 21/05/2023, n. 117) del Ministero per gli affari europei emanato di concerto con il Ministero dell’economia, che sono state definite le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella Zes unica, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli. 

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

Abbiamo predisposto:

  • una check list che tratteggia le caratteristiche del “Credito “Zes unica Mezzogiorno”;
  • un modello contenente la certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

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    È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
    È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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