Lunedì 6 settembre 2021

Mancata restituzione denaro ricevuto per errore: è appropriazione indebita?

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con la sentenza n. 32592 dell'8 luglio 2021, depositata il 1 settembre, la Corte di Cassazione Penale ha ribadito che, ai fini della configurabilità del delitto di appropriazione indebita, qualora oggetto della condotta sia il denaro, è necessario che l'agente violi, attraverso l'utilizzo personale o altro tipo di distrazione non autorizzata, la specifica destinazione di scopo che esso può avere, non essendo sufficiente il solo mancato versamento del denaro a chi è in astratto legittimato a riceverlo.

Deve pertanto essere riaffermato, continua la Cassazione, che il reato sussiste solo quando il denaro consegnato dalla vittima al potenziale autore del reato abbia una precisa destinazione che il reo violi, appropriandosene indebitamente; altrimenti, e cioè quando la consegna del denaro o dei beni è avvenuta senza che gli stessi avessero specifica destinazione di scopo, non sussiste la violazione di carattere penale bensì può configurarsi un mero inadempimento di carattere civilistico. Né è possibile ritenere che ad ogni inadempimento di obblighi di pagamento segua una condotta di appropriazione indebita posto che scopo della norma penale in commento è quello di punire con la più grave sanzione penale soltanto quelle condotte che siano caratterizzate dalla violazione del mandato sottostante al rapporto tra le parti. Così che, solo quando l'autore della condotta ha ricevuto somme di denaro al fine di destinarle ad un preciso versamento a terzi e se ne appropri, sussiste la più grave condotta penalmente rilevante.


Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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    La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.

    In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
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    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
  • Ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento. Prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi su crediti erariali

    Ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento. Prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi su crediti erariali

    Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. L’indirizzo dominante della Corte di Cassazione ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto sanzioni ed interessi su carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.

    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità dell’avviso di intimazione pervenuto oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (non impugnata) concernente sanzioni ed interessi addebitati su crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
    Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento). 

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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