Pacchetto modelli di ricorso contro accertamento per 'operazioni inesistenti'
Secondo il più recente filone giurisprudenziale (Cass. 4.12.2023, n. 35091) la regolarità delle registrazioni contabili e le evidenze documentate dei pagamenti, non sono considerati elementi sufficienti per dimostrare la legittima detrazione dell’IVA o la deduzione di un costo, se l’operazione è qualificata dall’Ufficio come oggettivamente inesistente.
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per acquisto di beni o prestazioni di servizi riferite asseritamente ad operazioni fittizie, si pone quindi il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività della compravendita, o del servizio eseguito, anche attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’effettiva realizzazione dell’operazione.
Ricorso avverso avviso di accertamento costi riferiti a compravendita ritenuta fittizia
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per acquisto di beni riferite asseritamente ad operazione fittizia. si pone il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività della compravendita anche attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’effettiva realizzazione della compravendita oggetto del rilevo, nonché mediante l’ausilio di qualsiasi elemento probatorio tesi a contrastare gli elementi indiziari verbalizzati dai verificatori.
È stato ipotizzato che l’avviso di accertamento derivi da attività istruttoria eseguita dalla Guardia di Finanza.
Ricorso avverso avviso di accertamento costi per prestazioni di servizi oggettivamente inesistenti
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per prestazioni di servizi ritenute oggettivamente inesistenti, si pone il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività delle operazioni anche attraverso la produzione di:
documentazione idonea a provare l’effettività della prestazione di servizi oggetto del rilevo;
elementi probatori cartolari tesi a contrastare gli elementi indiziari verbalizzati dai verificatori.
È stato ipotizzato che l’avviso di accertamento derivi da attività istruttoria eseguita dalla Guardia di Finanza.
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