E' stata pubblicata la Raccolta mensile delle Ordinanze Interlocutorie civili e penali della Corte di Cassazione, a cura dell'Ufficio del massimario e del ruolo, con i provvedimenti pubblicati nel mese di agosto e settembre 2022.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione o ingiunzione fiscale tenuto conto dei vizi della notifica dell’atto prodromico all’intimazione – eseguita secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. - nel Comune dove era situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, ma non era stato possibile eseguire la consegna della copia dell'atto da notificare a una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all’intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.
Difatti, solo quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente le procedure di notifica sono quelle delineate dall’art. 60, comma 1 lettera e) del Dpr 600/73.
Tale condizione, di fatto, deve essere accertata dal messo notificatore attraverso ricerche illustrate con sufficiente grado di dettaglio nella relata della notifica dell’avviso di accertamento sotteso all’ingiunzione fiscale.
Pacchetto modelli di ricorso contro accertamento per 'operazioni inesistenti'
Secondo il più recente filone giurisprudenziale (Cass. 4.12.2023, n. 35091) la regolarità delle registrazioni contabili e le evidenze documentate dei pagamenti, non sono considerati elementi sufficienti per dimostrare la legittima detrazione dell’IVA o la deduzione di un costo, se l’operazione è qualificata dall’Ufficio come oggettivamente inesistente.
Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per acquisto di beni o prestazioni di servizi riferite asseritamente ad operazioni fittizie, si pone quindi il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività della compravendita, o del servizio eseguito, anche attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’effettiva realizzazione dell’operazione.
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