Martedì 12 settembre 2023

Pensioni in totalizzazione: il pagamento spetta all'Inps

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con l'Ordinanza n. 25810 del 4 settembre la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha chiarito che l'onere di erogare la pensione di anzianità in regime di totalizzazione - che permette l'acquisizione del diritto a un'unica pensione di anzianità per i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali - spetta all'Inps, e non alla Cassa previdenziale di riferimento del professionista.

L'onere dei trattamenti, spiega la Cassazione, è a carico delle singole gestioni pro quota, ma materialmente il versamento compete all'ente pubblico in base a convenzioni sottoscritte con gli istituti privatizzati. 

È importante notare, tuttavia, che il lavoratore può richiedere la pensione se ha ripreso a versare contributi volontari all'Inps per raggiungere il periodo minimo di contribuzione richiesto. Tuttavia, perché questo sia possibile, il lavoratore deve dimostraredi soddisfare i requisiti di effettiva contribuzione, nel quinquennio precedente, previsti dalle regole in vigore in quel momento.


Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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    DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023

    La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.

    In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
    In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    Il regime dei lavoratori impatriati: attestazione per l’applicazione della ritenuta agevolata

    (Modello personalizzabile)
    I cittadini Italiani che trasferiscono la residenza in Italia per svolgere attività lavorativa possono beneficiare del c.d. “regime degli impatriati” (ai sensi del D.lgs 147/2015), una misura che prevede una riduzione del 70% della base imponibile del reddito di lavoro, nel caso la residenza fiscale venga trasferita nelle regioni del centro o nord Italia, e del 90% nel caso il trasferimento avvenga in alcune regioni del sud Italia.

    La durata dell’agevolazione è inizialmente di 5 anni, prorogabile di ulteriori 5 anni in presenza di determinate condizioni. L’agevolazione permette di versare una quota IRPEF notevolmente ridotta, mentre i contributi INPS che alimentano la pensione rimangono dovuti in misura intera sia per la quota del lavoratore sia per la quota contribuita dal datore di Lavoro.

    a cura di: Dott. Francesco Confalonieri
  • Ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento. Prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi su crediti erariali

    Ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento. Prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi su crediti erariali

    Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. L’indirizzo dominante della Corte di Cassazione ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto sanzioni ed interessi su carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.

    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità dell’avviso di intimazione pervenuto oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (non impugnata) concernente sanzioni ed interessi addebitati su crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
    Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento). 

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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