La Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 25859 del 5 settembre 2023 ha richiamato il principio in base al quale, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo, o del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, il contribuente è "attore" in senso non solo formale ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che "grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato" e che le argomentazioni con cui il Fisco nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, "costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale".
Dunque, la richiesta formulata dal Fisco di documentare l’esistenza del preteso credito, spiega la Cassazione, "può essere inquadrata nell’ambito della collaborazione che deve sussistere tra Amministrazione finanziaria e contribuente".
"In tale prospettiva", continua la Suprema Corte, "non è configurabile alcuna violazione del divieto di chiedere al contribuente documenti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. n. 212/2000".
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
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Credito d’imposta per le Zls (Zone Logistiche Semplificate): domande dal 12 dicembre 2024
Sulla rampa di lancio il credito d’imposta per le zone logistiche semplificate (Zls).
Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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