Entrerà in vigore il 1 gennaio 2022 il regolamento per l'esercizio in forma societaria della professione forense.
Si è infatti concluso, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l'iter di approvazione Ministeriale che disciplina gli aspetti previdenziali per l'esercizio in forma societaria della professione.
Come è noto la STA deve essere iscritta nella sezione speciale dell'Albo tenuto dal C.O. ove ha sede la società. I Consigli dell'Ordine devono quindi comunicare telematicamente a Cassa Forense, entro 30 giorni dall'adozione della delibera, le iscrizioni delle STA; in caso di mancata comunicazione da parte dell'Ordine, la STA è comunque tenuta a registrarsi in un'apposita sezione del sito di Cassa, che verrà istituita a breve.
Tra gli adempimenti obbligatori delle STA iscritte nella sezione speciale dell'Albo, anche se per frazione di anno, vi è l'invio telematico del Modello 5-ter, da effettuare entro il 30/9 di ciascun anno (a partire dal 30/09/2022). L'invio del Mod. 5 ter è obbligatorio e va trasmesso sempre, spiega Cassa Forense, anche in caso di reddito zero.
Nel Modello è necessario indicare:
In sede di compilazione del Mod.5/ter la STA dovrà versare, entro il 30 settembre di ciascun anno, il contributo integrativo nella misura del 4% sull'intero volume annuo di affari prodotto nell'anno di esercizio, anche se non riscosso dal cliente.
L'obbligo del pagamento del contributo soggettivo, viceversa, ricade su ogni singolo socio iscritto alla Cassa, in sede di mod. 5 annuale, in ragione della percentuale di partecipazione agli utili anche se non distribuiti, secondo la disciplina ordinaria prevista dagli artt. 17 e 20 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.
A questo scopo il regolamento precisa che la quota di reddito attribuibile al socio iscritto alla Cassa, è equiparata, ai soli fini previdenziali, a reddito netto professionale.
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Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025: versione Cloud
Applicazione in Cloud per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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