Con la circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'INPS recepisce quanto disposto dall'articolo 11-ter introdotto dalla legge n. 128 del 2 novembre 2019, di conversione del D.L. n. 101 del 3 settembre 2019, riguardo l'indennizzo spettante alle aziende che hanno cessato l'attività commerciale, con riferimento ai soggetti in possesso dei requisiti d nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
A partire dal 3 novembre 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione), infatti, possono presentare domanda di indennizzo anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017, purché, al momento della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla legge:
a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
Possono fruire dell'indennizzo coloro che esercitano:
- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante;
- agenti e rappresentanti di commercio, che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Ricordiamo che, ai sensi del comma 2, dell'art. 2, del D.Lgs. n. 207/1996, l'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio.
L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS.
L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.
Per quanto concerne requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite con circolare n. 77 del 24 maggio 2019.
L'INPS precisa inoltre che le domande di indennizzo, presentate ai sensi dell'articolo 1, commi 283 e 284, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), e rigettate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali con l'unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l'attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, dovranno essere riesaminate d'ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
Le domande di indennizzo ricadenti nella fattispecie in argomento e giacenti presso le Strutture territoriali devono essere definite sulla base dei criteri esposti nella presente circolare.
Parimenti, quelle pendenti presso la Direzione centrale Pensioni - Area Contenzioso dell'AGO - in attesa di essere esaminate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, dovranno essere nuovamente inviate alle Strutture territoriali di competenza per valutarne l'accoglimento.
In tutte le ipotesi illustrate nel presente paragrafo, la decorrenza dell'indennizzo sarà collocata al 1° dicembre 2019, previa verifica della sussistenza dei requisiti ed il permanere delle condizioni richieste dalla legge per procedere ad un accoglimento dell'istanza.
Per scaricare il testo della circolare INPS n. 4/2020 clicca qui.
Per scaricare il testo del decreto-legge n. 101/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 128/2019 clicca qui.
Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 207/1996 clicca qui.
Per scaricare il testo della circolare INPS n. 77/2019 clicca qui.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
TimeSheet Attività dello Studio 2025
Programma in MS Excel per il rilevamento dei tempi delle ore lavorate per attività svolte dallo studio nei confronti dei clienti. Il “timesheet” è un modulo di rilevazione del tempo o registro delle ore lavorate per le attività di studio che si svolgono quotidianamente nei confronti dei propri clienti. I “timesheet” possono più o meno complessi a seconda dei dati rilevati.
Registro IVA Associazioni Sportive Dilettantistiche 2025
Cartella di lavoro Excel per la per la gestione del registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il registro dei corrispettivi, conforme al D.M. 11/2/1997, può essere utilizzato dalle associazioni sportive dilettantistiche per annotare mensilmente le somme percepite nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata fruendo del regime forfetario di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
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