Lunedì 28 settembre 2020

Neppure il decreto di archiviazione in sede penale può influire sull'esito del giudizio tributario

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19931 del 23.09.2020 ribadisce il costante insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il decreto di impromuovibilità dell'azione penale, adottato ai sensi dell'art.408 c.p.p. e ss. (decreto di archiviazione), non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, nel caso concreto dal giudice tributario, dal momento che, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (Cass. 8 marzo 2001, n. 3423; Cass. 21 ottobre 2005, n. 20355; Cass. 13 aprile 2007, n. 8888; Cass. 18 aprile 2014, n. 8999; Cass. 19 ottobre 2015, n. 21089).
In materia di contenzioso tributario, se nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in tema di prova posti dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. 24 novembre 2017, n. 28174; Cass. 28 giugno 2017, n. 16262), alcun rilievo specifico assume di per sé il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale ex art.408 c.p.p. che non rientra neppure tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 654 c.p.p. (v. già Cass. 8 marzo 2001, n. 3423 con riferimento a fattispecie cui si applicava la previgente disciplina di cui all'art. 12 della legge n. 429 del 1982).

Nel caso di specie, la decisione della Commissione tributaria regionale è stata confermata in quanto ha ritenuto che i costi relativi alle prestazioni di lavoro autonomo in contestazione, alla luce del complesso degli elementi acquisiti al giudizio, ivi comprese le dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale, difettassero dell'effettività e della certezza necessarie per il riconoscimento della deducibilità dei costi relativi, finendo in tal modo per considerare, alla luce del quadro indiziario emerso, irrilevanti gli esiti del procedimento penale.

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