L'informatica e le nuove tecnologie digitali sono sempre più protagoniste della quotidianità organizzativa e dell'agire professionale. Sono già trascorsi 20 anni dalla rivoluzione digitale voluta dall'Amministrazione finanziaria per l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali e da oltre 10 anni, per la precisione dal 22/08/2008 i Dottori Commercialisti sono legittimati a curare anche la trasmissione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di Società a Responsabilità Limitata all'Ufficio del Registro delle imprese.
L'art. 36, c. 1-bis del D.L. 112/2008 ha introdotto infatti nel nostro ordinamento la possibilità che l'atto di trasferimento delle partecipazioni in S.r.l. sia sottoscritto con firma digitale da parte del cedente e del cessionario e depositato presso il Registro delle Imprese, previa registrazione, da parte di un Dottore Commercialista.
Si tratta di una innovazione procedurale, completamente informatizzata, alternativa alla tradizionale stipula dell'atto notarile, che ha rappresentato un giusto riconoscimento dell'elevata specializzazione tecnica e giuridica raggiunta dai Dottori Commercialisti anche nell'ambito diritto societario.
I Professionisti del nostro Studio sono legittimati a curare la gestione completa di atti di trasferimento (cessione) di quote di partecipazione in S.r.l. e sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
Versione aggiornata con la nuova procedura per la registrazione telematica presso l’Agenzia Entrate.
Abbiamo predisposto una check list per la raccolta delle informazioni e dei documenti che consentano una corretta gestione dell’operazione.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
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