Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato gli elenchi per l'anno 2021 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il cosiddetto "split payment".
I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.
Sul sito del Dipartimento delle Finanze sono disponibili gli elenchi, aggiornati al 20 ottobre 2020, dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment per l'anno 2021.
Si tratta degli elenchi di:
Non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, comunque tenute all'applicazione dello split payment per le quali è possibile fare riferimento all'elenco IPA pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
È possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell'indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.
Ricorso avverso cartella di pagamento: vizi notifica digitale e produzione ruoli
Nelle intenzioni del Legislatore la notifica dei ruoli attraverso la posta elettronica certificata avrebbe dovuto velocizzare non soli i tempi di consegna rispetto alle raccomandate, ma anche eludere la proposizione, da parte del contribuente, di vizi riguardanti la validità del procedimento di notifica. Tuttavia, l’obiettivo non sembra essere stato raggiunto, tant’è che risulta pendente presso le Corti di Giustizia Tributaria una significativa mole di contenzioso vertente sulla validità delle notifiche via PEC e sui metodi per impugnarle.
Enti del terzo settore trasmigrati al RUNTS
Deposito del bilancio presso registro: le novità apportate dalla nota Ministero del Lavoro 15/11/2022 n. 17146
Redazione del bilancio e del rendiconto di cassa.
Il Ministero del Lavoro, con la nota del 15 novembre 2022 n. 17146, ha fornito chiarimenti sul deposito del bilancio degli Enti del terzo settore sia per quelli trasmigrati nel Runts sia per quelli che si stanno iscrivendo.
Come richiesto dal D.lgs 3 luglio 1017 n. 117 per gli Enti che hanno conseguito la qualifica di Ets nel corso del 2022 è obbligatorio il deposito del bilancio 2021. Inoltre, nel Runts va depositato, oltre al bilancio, anche la relazione dell’organo di controllo e del revisore legale, ove previsti.
I tecnici di prassi rilevano che per gli Enti costituiti prima del 2022 che acquistano la qualifica di Ets mediante iscrizione al Runts nel corso del 2022, non scatta alcun obbligo di deposito del bilancio 2021 se approvato in un momento successivo alla presentazione dell’istanza.
All’adempimento del deposito del bilancio presso il Runts, sono obbligate, invece, le realtà considerate Ets in via transitoria, ovvero le Odv, le Aps e le Onlus che dovranno provvedervi nei 90 giorni successivi all’iscrizione.
Il 7 novembre 2022 è termina la fase di trasmigrazione delle Aps e delle Odv nel Runts. Da tale data, è terminato, per tali Enti, il periodo di verifica degli Uffici Runts.
Gli Enti nei cui confronti i competenti uffici del Runts non abbiano emanato alcun provvedimento espresso di iscrizione o diniego, o comunque formulato alcuna richiesta istruttoria entro il termine menzionato, risultano iscritti al Registro unico nella sezione di provenienza tramite il meccanismo del “silenzio assenso” a partire dal 7 novembre scorso.
La trasmigrazione è la procedura in cui l’ingresso nel Terzo settore avviene non con la presentazione di una nuova istanza di iscrizione, ma tramite l’iniziativa degli uffici regionali cui spettava, trasmettere da un elenco all’altro la documentazione e poi verificarne la correttezza e conformità di legge.
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