Lunedì 2 novembre 2020

Limiti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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La Commissione tributaria regionale per il Veneto aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativa all'impugnazione, proposta dai soci relativamente all'imputazione agli stessi soci del maggior reddito accertato nei confronti della società a ristretta base sociale.

La CTR aveva rilevato che la pretesa tributaria era venuta meno, a seguito dell'avvenuto pagamento delle somme intimate da parte dell'amministratore della società.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso lamentando l'illegittimità della sentenza impugnata, laddove avrebbe travisato gli atti di causa, posto che la richiesta erariale di cessazione della materia del contendere riguardava altro e diverso avviso di accertamento e in alcun modo si estendeva a quello oggetto della lite con i soci.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n.23992 del 29.10.2020 ha accolto il ricorso in quanto la "cessazione della materia del contendere", poiché accerta solo il venire meno dell'interesse a proseguire il giudizio, non ha alcuna idoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, ma solo sul venire meno dell'interesse delle parti a proseguire quello specifico giudizio. Da tanto consegue che il giudicato si forma solo su quest'ultimo accertamento, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui è emessa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 2015). Nel caso di specie è palese l'erroneità della sentenza di appello che, senza compiere alcun accertamento sull'asserita estraneità dei controcorrenti al rapporto sostanziale, ha respinto il gravame. Tale accertamento sarà quindi compiuto dal giudice del rinvio.

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  • DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023

    DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023

    La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.

    In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
    In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Cloud): versione aggiornata al DL 34/2023

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    In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
    In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

    a cura di: AteneoWeb Cloud 3
  • Ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento. Prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi su crediti erariali

    Ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento. Prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi su crediti erariali

    Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. L’indirizzo dominante della Corte di Cassazione ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto sanzioni ed interessi su carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.

    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità dell’avviso di intimazione pervenuto oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (non impugnata) concernente sanzioni ed interessi addebitati su crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
    Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento). 

    a cura di: Dott. Attilio Romano

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