Lunedì 9 novembre 2020

Criterio dell'autosufficienza del ricorso in Cassazione

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24796 del 05.11.2020 dichiara inammissibili i motivi di ricorso del contribuente basando la propria decisione su un criterio di redazione del ricorso di esclusiva origine giurisprudenziale, non esistendo alcuna norma che lo preveda.

Secondo la Corte i motivi risultano infatti del tutto privi di autosufficienza poiché la ricorrente avrebbe dovuto riportare nel ricorso stesso il brano del ricorso introduttivo ove aveva indicato la fattura di vendita e gli assegni dati in pagamento e riportare altresì le copie di detti documenti che assume avere allegato nel giudizio di primo grado.
A tale proposito l'ordinanza in questione ribadisce che la Corte di Cassazione ha già avuto occasione di affermare che è inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano "nuove" e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass 17049/15;Cass 14561/12).

Anche recentemente è stato ribadito che i requisiti di contenuto- forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso ( da ultimo Cass. 29093/18).

Attenzione quindi perché in Cassazione la forma vale forse più della sostanza.

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  • Ricorso avverso avviso di intimazione (o ingiunzione fiscale) in ipotesi di irreperibilità relativa. Vizi delle formailità di notifica ex art. 140 c.p.c.

    Ricorso avverso avviso di intimazione (o ingiunzione fiscale) in ipotesi di irreperibilità relativa. Vizi delle formailità di notifica ex art. 140 c.p.c.

    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione o ingiunzione fiscale tenuto conto dei vizi della notifica dell’atto prodromico all’intimazione – eseguita secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. - nel Comune dove era situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, ma non era stato possibile eseguire la consegna della copia dell'atto da notificare a una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.

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  • Ricorso avverso avviso di intimazione (o ingiunzione fiscale) in ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario

    Ricorso avverso avviso di intimazione (o ingiunzione fiscale) in ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario

    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all’intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.
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  • Come eccepire l'invalidità delle notifiche degli atti presupposti agli avvisi di intimazione

    Come eccepire l'invalidità delle notifiche degli atti presupposti agli avvisi di intimazione

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    A sostegno delle tesi difensive sono citati numerosi e recenti apporti della giurisprudenza di legittimità e delle corti di merito.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
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