Con l'ordinanza n. 28290 dell'11.12.2020 la Corte di Cassazione conferma, come già in precedenza (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019) che in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Conseguentemente, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.
È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova delia sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2139 del 30/01/2020).
In relazione alla responsabilità imputata dal contribuente al commercialista, la Corte ha statuito che (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11832 del 09/06/2016) il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
Nel caso in questione il contribuente aveva addirittura incaricato un soggetto non abilitato alla professione e non aveva adeguatamente vigilato sull'operato dello stesso, neppure chiedendo periodicamente informazioni relative agli adempimenti contabili e tributari delegatigli.
In questo caso il contribuente non può andare esente da responsabilità né sottrarsi alle conseguenze delle violazioni di disposizioni tributarie.
Massima attenzione quindi alla scelta dei professionisti a cui affidarsi.
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La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
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Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025: versione Cloud
Applicazione in Cloud per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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