Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 21983 del 30.07.2021, in un caso riguardante il risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di un sinistro avvenuto nella recintata area cortilizia interna tra il giardino e la rampa di accesso ad autorimessa di abitazione privata, hanno ritenuto che la vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche “le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone” aventi accesso giuridicamente lecito.
E’ stata così definitivamente estesa la tutela assicurativa anche alla circolazione nelle aree private eliminando un vuoto normativo che non aveva alcuna giustificazione, anche alla luce della recente giurisprudenza comunitaria (Corte Giust., 4/8/2014, C-162/13; Corte Giust., 28/11/2017, C-514/16; Corte Giust., 20/12/2017, C-334/16; Corte Giust., 20/6/2019, C-100/18).
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CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: check list e liberatoria
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento accertativo fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netta da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Il nuovo Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un procedimento fondato su un patto tra professionisti/imprese e fisco per concordare preventivamente i redditi ed il valore della produzione netto da assoggettare a tassazione, ricevendo in cambio un trattamento premiale.
Possono accedere al CPB anche le società che applicano gli ISA. In questi casi, l’accettazione della proposta da parte di società di persone e soggetti equiparati e di società di capitali in regime di trasparenza fiscale, vincolerà anche tutti i soci e gli associati.
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
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