Con risposta n. 785/2021 del 19.11.2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di decesso di un professionista, premesso che con risoluzione 232/E del 2009 e 34/E dell’11 marzo 2019 veniva indicato che il momento di cessazione dell’attività per i professionisti coincide con il momento di fatturazione di tutte le prestazioni professionali, gli eredi non possono chiudere la partita iva del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella, salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius.
Qualora il de cuius non abbia proceduto alla fatturazione di tutte le prestazioni professionali l’obbligo si trasferisce agli eredi che dovranno fatturare la prestazione non in nome proprio ma a nome del de cuius; qualora sia stata cessata la partita iva e vi siano ancora prestazioni da fatturare l’erede dovrà chiedere la riapertura della partita iva del de cuius.
Guida al regime forfettario 2025
Manuale interattivo sul regime agevolato di cui alla legge 190/2014. Nuova versione aggiornata al 10 gennaio 2025.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
La disciplina del regime ha subito diverse modifiche con le leggi di Bilancio 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) e 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197), in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso.
TimeSheet Attività dello Studio 2025
Programma in MS Excel per il rilevamento dei tempi delle ore lavorate per attività svolte dallo studio nei confronti dei clienti. Il “timesheet” è un modulo di rilevazione del tempo o registro delle ore lavorate per le attività di studio che si svolgono quotidianamente nei confronti dei propri clienti. I “timesheet” possono più o meno complessi a seconda dei dati rilevati.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
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