L’impegno, assunto dal figlio, di far vivere i genitori nell’immobile ricevuto in donazione, è un onere di carattere modale che non presenta in alcun modo natura di corrispettivo.
In un atto di donazione di immobile, l’obbligazione assunta dal figlio donatario nei confronti dei genitori donanti, che prevede la concessione in godimento della stessa casa per tutta la vita dei genitori, non è opponibile ai creditori procedenti e all’aggiudicatario del bene, non potendo rientrare fra i diritti reali. È errata la conclusione del giudice di merito che aveva ritenuto applicabili le disposizioni che disciplinano la locazione, non considerando invece, la totale assenza di corrispettività nell’impegno preso dal donatario. È in sintesi la conclusione dell’ordinanza n. 4357/2024 della Cassazione.
Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.
Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:
- cessione di azienda;
- donazione di azienda;
- successione di azienda;
- cessione di partecipazione societaria;
- donazione di partecipazione societaria;
- successione di partecipazione societaria.
Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.
Il documento è aggiornato gennaio 2025.
Da quest’anno arriva una cedolare secca più cara per gli affitti brevi (inferiori a 30 giorni). Ma solo se gli immobili sono più di due. In particolare, se è concesso in locazione breve un solo immobile, l’aliquota è pari al 21%; se sono concessi in locazione breve più immobili, su uno (a scelta del contribuente) si applica l’aliquota del 21%, mentre sugli altri si applica il 26%.
Se le unità concesse in locazione breve sono più di quattro l’attività si intende svolta in forma imprenditoriale e, quindi, nessuna cedolare secca può essere applicata.
DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE 2023 (Excel): versione aggiornata al DL 34/2023
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), art. 1 cc 186-205, come modificato dal DL 34/2023, prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie.
In particolare, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, potranno essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia ove il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In base al suddetto comma 2 per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
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