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Esecuzioni immobiliari. Vendita con incanto: estinzione del processo esecutivo a seguito di rinuncia dei creditori ed effetti dell'aggiudicazione provvisoria

PDF ID 233960 | pub. 06/06/2017 | 1.91 KB

Corte di Cassazione Civile Terza Sezione: sentenza n. 5604 del 7 marzo 2017. La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “In caso di estinzione del...

processo esecutivo per espropriazione immobiliare dovuta a rinuncia dei creditori, sopravvenuta dopo l'aggiudicazione provvisoria in esito ad incanto, pur in presenza di tempestiva offerta in aumento di sesto (oggi di quinto), la gara prevista dall'art. 584 cod. proc. civ. resta preclusa, anche se già indetta dal giudice dell'esecuzione, ed ai sensi dell'art. 187-bis disp. att. cod. proc. civ. (introdotto per effetto dell'art. 2, comma 4 novies, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modif. ed integr., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e recante la rubrica "Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti"), gli effetti dell'aggiudicazione, "anche provvisoria", restano fermi nei confronti degli aggiudicatari, anche se tali non in via definitiva, con la conseguente configurabilità del diritto dell'aggiudicatario provvisorio ad ottenere il trasferimento del bene in suo favore.”

E ancora, conseguentemente, il principio seguente: “fintantoché la gara in aumento di sesto (oggi di quinto) non venga espletata con esito positivo, la cauzione prestata dall'aggiudicatario provvisorio ai sensi del primo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., e trattenuta a seguito dell'aggiudicazione, non può essere restituita, anche se l'aggiudicatario provvisorio non intenda partecipare alla gara, potendosi provvedere alla restituzione, ai sensi del secondo comma dell'art. 580 cod. proc. civ., soltanto dopo che, a seguito della gara, l'immobile sia stato aggiudicato ad altro offerente.”

Esecuzione: intervento tardivo del creditore non titolato

PDF ID 233670 | pub. 13/04/2017 | 739 B

Corte di Cassazione Civile. Terza Sezione: sentenza n. 774 del 19 gennaio 2016. Con la presente sentenza la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:...

l’intervento di chi vanta un credito privilegiato e si trova in una delle condizioni previste dal primo comma dell’art. 499 c.p.c., il quale abbia luogo tardivamente rispetto ai termini fissati dal secondo comma del medesimo art. 499 c.p.c., preclude l’attivazione del subprocedimento di verificazione previsto quella norma e comporta che il credito si abbia per disconosciuto, ma non rende inammissibile l’intervento.
Per conseguire il diritto quanto meno all’accantonamento in sede di distribuzione, il creditore privilegiato, non titolato e interventore tardivo, deve presentare deve presentare istanza in tal senso e dimostrare di avere agito, entro i trenta giorni successivi all’intervento, per conseguire il titolo esecutivo mancategli nei confronti dell’esecutato.

Richiesta parere al comitato dei creditori sul programma di liquidazione

DOC ID 233473 | pub. 01/02/2017 | 49 B

Nella bozza proposta le opzioni, le alternative e in generale ciò che deve essere inserito o eliminato è fra parentesi quadre; le eventuali ulteriori opzioni all'interno delle...

parentesi quadre sono fra i segni “< >”; le note e i commenti sono in corsivo.

Comunicazione al comitato dei creditori di inizio inventario

DOC ID 233475 | pub. 01/02/2017 | 46 B

L'art. 87 della Legge Fallimentare dispone che il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura...

civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.
Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Comunicazione di nomina del comitato dei creditori e del presidente

DOC ID 233477 | pub. 01/02/2017 | 51 B

L'art. 40 della Legge Fallimentare prevede che il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze...

documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37 bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.
Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.

Richiesta al comitato dei creditori di vidimazione del registro del fallimento

DOC ID 233480 | pub. 01/02/2017 | 45 B

Nella bozza proposta le opzioni, le alternative e in generale ciò che deve essere inserito o eliminato è fra parentesi quadre; le eventuali ulteriori opzioni all'interno delle...

parentesi quadre sono fra i segni “< >”; le note e i commenti sono in corsivo.

Istanza per la nomina del comitato dei creditori (Art. 40 Legge Fallimentare)

DOC ID 81086 | pub. 11/09/2009 - agg. 16/09/2010 | 24 B

Modello di istanza per la nomina del comitato dei creditori, ai sensi dell'art. 40 della Legge Fallimentare.

parentesi quadre sono fra i segni “< >”; le note e i commenti sono in corsivo.

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