Circolare Agenzia Entrate n. 10/E del 04/05/2022

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CIRCOLARE N. 10 /E




Roma, 4 maggio 2022


OGGETTO: Modifiche al regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) - Articolo 1, commi 26, 27, e 912, della legge 30 dicembre

2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)


INDICE

Premessa 3

Le diverse tipologie di PIR 4

Nuovi limiti di investimento dei PIR ordinari 5

Modifiche ai PIR Alternativi 7

Deroga al principio di "unicità" 7

Modifiche al credito d'imposta 9

Esemplificazioni 11

Ulteriori considerazioni in merito al credito d'imposta 16


Premessa


La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) ha apportato alcune modifiche alla disciplina dei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), introdotta con la legge di bilancio 20171, già oggetto di chiarimento nelle circolari 3/E del 26 febbraio 2018 e n. 19/E del 29 dicembre 20212.

Le novità introdotte sono volte a:


  • innalzare la soglia dei limiti di investimento nei PIR ordinari (comma 26);

  • escludere specifici vincoli per i PIR Alternativi (comma 27);

  • modificare la disciplina del credito d'imposta per le minusvalenze realizzate nei PIR Alternativi, rimodulandone l'ammontare e il termine di utilizzabilità (comma 912).

In termini generali, l'applicazione del regime fiscale PIR consente al titolare di fruire dell'esenzione dalla tassazione per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano, a condizione che questi ultimi siano detenuti per almeno cinque anni (cd. minimum holding period).

Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare specifici limiti quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e complessivo), determinate caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli di composizione (cd. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di


  1. Cfr. articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito, legge di bilancio

    2017).

  2. La circolare fornisce i chiarimenti alle modifiche apportate nel tempo alla normativa sui PIR ad opera dell'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha stabilito i nuovi criteri per i PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 (PIR Alternativi), dell'articolo 136 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio) che ha introdotto i PIR Alternativi, dell'articolo 68, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cd. decreto Agosto) che ha innalzato i limiti quantitativi (plafond) degli investimenti in PIR Alternativi, nonché dell'articolo 1, commi da 219 a 225, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) che ha introdotto un credito d'imposta per gli investimenti, in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, in PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021.



concentrazione e liquidità).


Con il presente documento si forniscono i chiarimenti in merito alle predette modifiche apportate alla disciplina dei PIR, rinviando alle citate circolari per gli opportuni approfondimenti riguardo alle caratteristiche dei PIR medesimi.


Le diverse tipologie di PIR


Come chiarito nella citata circolare 19/E del 2021, sulla base delle modifiche intervenute, attualmente, è possibile individuare, dunque, le seguenti diverse tipologie di PIR in funzione della normativa fiscale applicabile, ovvero quella vigente al momento dell'apertura del piano:

  • "PIR 1.0", piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, a cui si applicano le regole previste dalla legge di bilancio 2017;

  • "PIR 2.0", piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, a cui si applicano le regole previste dalla legge di bilancio 2017, come modificate dalla legge di bilancio 2019;

  • "PIR 3.0", piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020, in applicazione dell'articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019 (i cui investimenti siano costituiti per almeno il 70 per cento da strumenti finanziari di cui al comma 2), cui si applicano anche le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2019, in quanto compatibili3;

  • "PIR Alternativi", piani costituiti a partire dal 19 maggio 20204, in applicazione del comma 2-bis5 del predetto articolo 13-bis (i cui investimenti siano costituiti per almeno il 70 per cento da strumenti finanziari, prestiti e crediti), cui si applicano anche le disposizioni previste



3 Cfr. comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019.

4 Data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

5 Introdotto dall'articolo 136 del decreto Rilancio.



dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2019, in quanto compatibili.

Attualmente, pertanto, è possibile costituire esclusivamente PIR 3.0 e PIR Alternativi. Inoltre, nel caso di persone fisiche, tali soggetti possono detenere un "solo" PIR "ordinario" (PIR 1.0, 2.0 o 3.0) e, per effetto delle modifiche recate dal comma 27 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 più PIR Alternativi.


Nuovi limiti di investimento dei PIR ordinari


Il comma 26 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 interviene sull'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge di bilancio 2017, modificando i limiti di investimento (plafond) previsti per i PIR ordinari ovvero quelli già costituiti al 1°gennaio 2022 (sia i PIR costituti prima del 1° gennaio 2020

- c.d. PIR 1.0 e PIR 2.0, sia quelli costituti dal 1° gennaio 2020 - cd. PIR 3.0), allo scopo6 di potenziare l'utilizzo del PIR per convogliare l'afflusso del risparmio verso l'economia reale.

Prima delle modifiche operate alla legge di bilancio 2022, il primo periodo del citato comma 101 prevedeva che l'importo investito nel PIR ordinario non poteva superare complessivamente il valore di 150 mila euro (cd. plafond complessivo), con un limite, per ciascun anno solare, di 30 mila euro (cd. plafond annuo).

Con le modifiche recate dal citato comma 26, le somme e i valori che le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia possono destinare ai PIR ordinari non possono superare il plafond complessivo di 200 mila euro, con un limite di plafond


6 L'articolo 8 del disegno di legge A.S. 2448 è infatti rubricato «Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.».


annuo di 40 mila euro7.


I nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei PIR ordinari a decorrere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022, ossia dal 1° gennaio 20228, a prescindere dalla data di costituzione del piano.

A titolo esemplificativo, si ipotizzi un PIR ordinario costituito nel 2017, in cui ogni anno sia stato investito il limite annuale pro tempore vigente (euro 30.000), il contribuente potrà investire nel 2022 euro 40.000 e nel 2023 i restanti euro 10.000 per raggiungere il nuovo limite complessivo di euro 200.000.



2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plafond

annuo utilizzato

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

40.000

10.000

Plafond

complessivo

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

190.000

200.000

Nel caso in cui il PIR ordinario sia stato costituito nel 2020 e, in esso ogni anno sia stato investito il limite annuale pro tempore vigente (euro 30.000), il contribuente potrà investire dal 2022 al 2024 euro 40.000 e nel 2025 i restanti euro

20.000 per raggiungere il nuovo limite complessivo di euro 200.000.



2020

2021

2022

2023

2024

2025

Plafond annuo

utilizzato

30.000

30.000

40.000

40.000

40.000

20.000

Plafond

complessivo

30.000

60.000

100.000

140.000

180.000

200.000


7 Il comma 26 prevede che «Al comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, le parole: «a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 40.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 euro».

8 Cfr. articolo 22 della legge di bilancio 2022.


Restano confermati i limiti di investimento dei PIR Alternativi per i quali il plafond complessivo è di 1.500.000 euro, con un limite per ciascun anno solare di 300 mila euro.


Modifiche ai PIR Alternativi


Con riferimento ai PIR Alternativi, le modifiche normative hanno interessato la deroga al principio di "unicità", secondo il quale era possibile detenere un solo PIR ordinario e un solo PIR alternativo, nonché una rimodulazione dell'ammontare del credito d'imposta e il termine entro cui detto credito può essere utilizzato.


Deroga al principio di "unicità"


Il comma 27 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 introduce modifiche alla normativa9 dei PIR Alternativi, ossia i PIR costituiti a decorrere dal 19 maggio 2020 che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, prestiti e crediti (c.d. strumenti finanziari qualificati) delle medesime, con l'intento di favorire l'afflusso di risorse verso le piccole e medie imprese.

Il citato comma 27 stabilisce che «Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, dopo le parole: «della legge 11 dicembre 2016, n.232,» sono inserite le seguenti: «con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo».


9 Cfr. articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019.



La principale novità introdotta dalla legge di bilancio 2022 riguarda l'esclusione - limitatamente ai PIR Alternativi - dei vincoli all'investimento previsti dal comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, secondo cui:

  • ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR ordinario e di un solo PIR Alternativo;

  • ciascun PIR non può avere più di un titolare10.

La modifica si inserisce, dunque, nel comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019, previsione normativa che rinvia, per quanto non espressamente previsto dal medesimo articolo 13-bis, all'applicazione delle norme che regolano, in via generale, il regime applicabile ai PIR ordinari11.

Con l'esclusione, per i PIR Alternativi, dell'applicazione del citato comma 112 è ora possibile detenere, contemporaneamente ad un PIR ordinario, più di un PIR Alternativo.

Nonostante la portata di carattere generale di esclusione del comma 112 per i predetti PIR, non si ritiene tuttavia che un PIR Alternativo possa essere cointestato a più persone, in quanto tale possibilità implicherebbe una revisione dell'intero impianto della disciplina in esame.

La circostanza che una persona fisica possa detenere più di un PIR Alternativo non incide sull'ammontare di risorse che possono essere investite in tale tipologia di piano, intendendosi i limiti quantitativi di investimento riferiti alla pluralità di PIR che un titolare può destinare ai medesimi.


10 A tenore del citato comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, infatti «Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

11 Commi da 100 a 114 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017.



Non essendo intervenute modifiche normative in tal senso, ne consegue che, nell'ipotesi di una pluralità di PIR Alternativi, il titolare dei piani non potrà destinare somme e valori in misura eccedente il limite annuale di 300 mila euro e quello complessivo di 1.500.000 euro.

In tale scenario, sarà onere del titolare dei piani monitorare il rispetto del plafond annuale e complessivo, non potendo i singoli intermediari presso cui sono aperti i medesimi conoscere l'ammontare delle risorse destinate nei piani detenuti presso altri soggetti. Al tal fine, la persona fisica titolare del piano dovrà autocertificare il rispetto di tali limiti al momento dell'apertura del piano e ad ogni versamento successivo, nonché comunicare a ciascun intermediario presso il quale detiene un PIR Alternativo il raggiungimento del plafond annuale e complessivo.

I dati relativi alla tipologia di PIR sottoscritto e necessario alla verifica del rispetto del plafond annuale e complessivo utilizzato dal contribuente saranno oggetto di comunicazione, da parte dell'intermediario in qualità del sostituto di imposta presso cui è costituito il PIR, in sede di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari (Modello 770).


Modifiche al credito d'imposta


Per i PIR Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, le disposizioni della legge di bilancio 202112 prevedono, a beneficio delle persone fisiche titolari di PIR Alternativi, un credito d'imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), relativamente agli strumenti finanziari qualificati effettuati nel corso del 2021, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti


12 Cfr. articolo 1, commi da 219 a 225, della legge di bilancio 2021.



finanziari medesimi. Il requisito temporale deve essere rispettato in relazione allo strumento finanziario relativamente al quale si realizza la minusvalenza (cfr. par.

n. 7 circolare n. 19/E del 2021).


Si ricorda che detto credito d'imposta costituisce un beneficio fiscale riconosciuto alla persona fisica titolare di un PIR Alternativo in luogo dell'utilizzo delle eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati a seguito della cessione o del rimborso degli strumenti finanziari qualificati detenuti nel piano medesimo per almeno cinque anni.

Il comma 912 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 ha introdotto nell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, il comma 225-bis il quale prevede che

«Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 si applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. In relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta non può eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzato in quindici quote annuali di pari importo».

La legge di bilancio 2022 prevede, dunque, un credito d'imposta anche in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022, rimodulando sia l'ammontare del credito sia il termine entro cui detto credito può essere utilizzato.

Il credito d'imposta in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022 è pari al 10 per cento dell'ammontare degli investimenti medesimi; detto credito deve essere utilizzato in quindici anni, in quote di pari importo.

Nella circolare n. 19/E del 2021, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di credito d'imposta spettante in relazione agli investimenti effettuati nel 2021, è stato chiarito che il credito d'imposta non può eccedere il 20 per cento dell'intera somma investita negli strumenti finanziari qualificati detenuti nel piano, fino al momento di realizzazione della minusvalenza. Pertanto, ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di credito d'imposta spettante, rilevano



non solo le somme investite negli strumenti finanziari qualificati nel corso del 2021, ma anche le somme investite, sempre negli strumenti finanziari qualificati, negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.

Pertanto, ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante nella misura del 10 per cento sugli investimenti effettuati nel 2022 occorre tener conto delle somme e valori investiti negli strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza. Detto credito dovrà essere ripartito in quindici quote annuali.


Esemplificazioni


Esempio 1


PIR Alternativo costituito dal 1° gennaio 2021



Anno investimento/disinvestimento

(-)


Ammontare


Minus

Credito d'imposta

Sottoscrizione quote o azioni OICR PIR

Alternativi


2021


300.000



Cessione/rimborso

quote

2026

(-) 220.000

80.000

60.000

(300.000*20%)



Esempio 2


PIR Alternativo costituito nel 2021 con investimenti anche nel 2022



Anno investimento/disinvestimento

(-)


Ammontare


Minus

Credito d'imposta

Sottoscrizione quote o azioni OICR PIR

Alternativi


2021


300.000



Sottoscrizione quote o azioni OICR PIR

Alternativi


2022


300.000



Cessione/rimborso quote sottoscritte

nel 2021


2026


(-) 220.000


80.000

80.000 (max 600.000*20%)

Cessione/rimborso quote sottoscritte

nel 2022


2027


(-) 260.000


40.000

30.000 (300.000*10%)



Esempio 3


PIR Alternativo costituito dal 1° gennaio 2022



Anno investimento/disinvestimento

(-)

Ammontare

Minus

Credito d'imposta

Sottoscrizione quote o azioni OICR PIR

Alternativi


2022


300.000



Cessione/rimborso

quote

2027

(-) 220.000

80.000

30.000

(300.000*10%)



Esempio 4


PIR Alternativo costituito nel 2022 con investimenti anche nel 2023



Anno investimento/

disinvestimento (-)

Ammontare

Minus

Credito d'imposta

Sottoscrizione quote o azioni OICR PIR

Alternativi


2022


300.000



Sottoscrizione quote o azioni OICR PIR

Alternativi


2023


300.000



Cessione/rimborso quote sottoscritte

nel 2022


2027


(-) 220.000


80.000

60.000 (600.000*10%)



Esempio 5


PIR Alternativo costituito nel 2021 con investimenti nel 2022 e nel 2023



Anno investimento/

disinvestimento (-)

Ammontare

Minus

Credito d'imposta

Sottoscrizione quote o azioni OICR PIR

Alternativi


2021


300.000



Sottoscrizione quote o azioni OICR PIR

Alternativi


2022


300.000



Sottoscrizione quote o azioni OICR PIR

Alternativi


2023


300.000



Cessione/rimborso quote sottoscritte

nel 2021


2026


(-) 220.000


80.000

80.000 (max 900.000*20%)

Cessione/rimborso quote sottoscritte

nel 2022


2027


(-) 250.000


50.000

50.000 (max 600.000*10%)



Esempio 6


PIR Alternativo costituito nel 2021 con investimenti anche nel 2022, con cessione degli investimenti solo del 2022



Anno investimento/disinvestimento

(-)


Ammontare


Minus

Credito d'imposta

Sottoscrizione quote o azioni OICR PIR

Alternativi


2021


300.000



Sottoscrizione quote o azioni OICR PIR

Alternativi


2022


300.000



Cessione/rimborso quote sottoscritte

nel 2022


2027


(-) 260.000


40.000

40.000

(max 600.000*10%)


Ulteriori considerazioni in merito al credito d'imposta


Non subiscono modifiche le altre previsioni circa le modalità di utilizzo del credito d'imposta in esame, per le quali continuano a trovare applicazione le indicazioni di cui alla citata circolare n. 19/E del 2021. Il contribuente può, quindi, scegliere se utilizzare il credito direttamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ovvero in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio


1997, n. 24113.


Inoltre, come chiarito nel citato documento di prassi, in considerazione delle modalità di utilizzo di tale credito d'imposta e dei limiti di utilizzo dello stesso, gli investitori possono decidere di trasformare le eventuali minusvalenze realizzate in credito d'imposta oppure di utilizzarle in deduzione dalle plusvalenze, dai proventi e altri differenziali positivi secondo le modalità ordinarie.

Qualora il contribuente decida di utilizzare le suddette minusvalenze come credito d'imposta lo stesso deve essere utilizzato entro i limiti previsti dalla norma, mentre l'eventuale importo delle minusvalenze "eccedente" il limite del 10 per cento per gli investimenti effettuati dal 2022 (20 per cento per gli investimenti del 2021) può essere portato in deduzione dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi secondo le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

* * *

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente


13 Cfr. comma 220 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021.

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