Circolare Agenzia Entrate n. 100 del 05.12.2001

Autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale per gli atti depositati e rilasciati dalle Camere di Commercio
Circolare Agenzia Entrate n. 100 del 05.12.2001

Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti sul rilascio delle autorizzazioni alle Camere di Commercio al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo per gli atti rilasciati e presentati per via telematica dall'Ufficio del registro delle imprese.
In proposito si richiama il decreto direttoriale del 16 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2000) con il quale le direzioni regionali territorialmente competenti in base al domicilio fiscale dei richiedenti, sono state tra l'altro delegate ad adottare i provvedimenti di autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo per uffici ed enti statali.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Le Camere di Commercio sono enti pubblici che emettono provvedimenti amministrativi provvisti di autonoma esecutorietà, analogamente agli uffici ed enti statali.
L'art. 2188 del codice civile prevede che il Registro delle imprese è pubblico e la sua tenuta sia attribuita all'Ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
L'art. 15 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede la successiva individuazione, con provvedimento ora attribuito alla competenza dell'Agenzia, di categorie di atti relativamente ai quali è possibile rilasciare l'autorizzazione al pagamento dell'imposta in modo virtuale.
Pertanto, considerata la sopravvenuta normativa concernente la tenuta del registro delle imprese, si rende opportuno includere tra le categorie di atti per le quali è consentito alle Direzioni regionali dell'Agenzia il rilascio dell'autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo anche gli atti rilasciati dall'Ufficio del registro delle imprese o allo stesso presentati per via telematica.

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