Circolare Agenzia Entrate n. 12 del 31.01.2002

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni in società non quotate. Articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002)
Circolare Agenzia Entrate n. 12 del 31.01.2002

Premessa
L'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) consente ai contribuenti che detengono titoli, quote o diritti, che non siano negoziati nei mercati regolamentati, di rideterminare i valori di acquisto degli stessi alla data del 1 gennaio 2002.
Il costo di acquisto "rideterminato", secondo le modalità contenute nel suddetto articolo 5, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
In particolare, la disposizione in commento prevede che agli effetti della determinazione delle predette plusvalenze e minusvalenze, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data.
Quest'ultimo valore è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione, risultante da apposita perizia giurata di stima.
Per poter assumere il valore delle partecipazioni alla data del 1 gennaio 2002, il contribuente è tenuto al pagamento di un'imposta sostitutiva del 4 o del 2 per cento del predetto valore, a seconda che si tratti o meno di partecipazioni qualificate.
Come si ricorda, un'analoga possibilità era contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nell'ambito delle disposizioni di carattere transitorio della riforma della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria attuata dallo stesso provvedimento.
Tuttavia, a differenza della norma in esame che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sull'intero valore assunto in luogo del costo, la precedente disciplina consisteva in vero e proprio "affrancamento" della plusvalenza maturata fino al 1 luglio 1998 (data di entrata in vigore della citata riforma), calcolata sulla differenza tra il valore assunto a tale data e il costo o valore d'acquisto.

1. Ambito soggettivo
La disposizione in esame è rivolta a tutti i contribuenti che alla data del 1 gennaio 2002 possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, così come definita dall'articolo 81, comma 1, lettera c), del TUIR, ovvero di una partecipazioni non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) della medesima disposizione.
Si tratta in sostanza di quei contribuenti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria e, quindi:
- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali;
- le società semplici e le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR;
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.
La possibilità di rideterminare i valori di acquisto prescinde dal regime prescelto dal contribuente ai fini della tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Pertanto possono avvalersi della disposizione sia i contribuenti che determinano l'imposta sostitutiva dovuta a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia i contribuenti che optano per il regime del risparmio amministrato ovvero per il regime del risparmio gestito, disciplinati rispettivamente dall'articolo 6 e dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
I predetti contribuenti devono essere possessori dei titoli, quote o diritti a titolo di proprietà o essere titolari di altro diritto reale sugli stessi (usufrutto o nuda proprietà), alla data del 1 gennaio 2002.
Riguardo alla sussistenza del requisito temporale e alla determinazione del valore delle partecipazioni su cui esiste un diritto di usufrutto, si fa rinvio a quanto specificato nella circolare del Ministero delle finanze n. 16 del 10 maggio 1985.
Inoltre, in caso di acquisto di partecipazioni per effetto di donazioni o successioni intervenute dopo il 1 gennaio 2002, si ritiene che gli eredi e i donatari non possano essere considerati "possessori" delle partecipazioni a tale data. Consentire la rivalutazione al soggetto che è diventato titolare del bene dopo il 1 gennaio 2002, infatti, vorrebbe dire porsi in contrasto con il dato letterale della disposizione e quindi con lo stesso presupposto soggettivo. D'altra parte, in assenza di una specifica norma in tal senso, non si può sostenere che la successione e la donazione siano eventi idonei a far retroagire gli effetti traslativi alla data di acquisto da parte del donante o del de cuius.
Non sono, pertanto, applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 82, comma 5, del TUIR, che sono esclusivamente riferibili alla determinazione di plusvalenze o minusvalenze derivanti da partecipazioni che l'erede o il donatario possiede al momento della cessione.
Con particolare riferimento ai non residenti, rientrano tra i soggetti destinatari della disposizione in argomento quelli che realizzano redditi diversi di natura finanziaria imponibili nel territorio dello Stato.
Pertanto, sono esclusi - oltre che i soggetti che realizzano plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti negoziate in mercati regolamentati (cfr. art. 20, comma 1, lettera f), n.1), del TUIR) - quelli per i quali le plusvalenze non sono imponibili per effetto di apposite previsioni contenute nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito.
Non rientrano tra i soggetti destinatari della norma, inoltre, i possessori di partecipazioni relative ad imprese commerciali e i soggetti diversi dalle persone fisiche privi di soggettività tributaria. Si tratta, ad esempio, dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del TUIR.
Si ritengono, altresì, esclusi dall'ambito applicativo dell'articolo 5, sempre in quanto privi di soggettività ai fini tributari, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione, nonché i fondi d'investimento immobiliare.

2. Ambito oggettivo
La rideterminazione del valore di acquisto non è consentita per tutti gli strumenti finanziari rappresentativi di partecipazioni sociali posseduti dal contribuente alla data del 1 gennaio 2002. Infatti, la norma si applica esclusivamente ai titoli, alle quote e ai diritti, non negoziati nei mercati regolamentati.
A quest'ultimo proposito, si fa presente che per titoli, quote e diritti non negoziati si deve intendere quelli non quotati sia nei mercati regolamentati italiani sia in quelli esteri; nella nozione di "mercati regolamentati" vanno ricompresi non solo la borsa e il mercato ristretto, ma ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative, ossia tutti i mercati regolamentati di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (ora decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), nonché quelli di Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 165/E del 24 giugno 1998).
Con riferimento a tale requisito, si ritiene che potranno altresì avvalersi della norma in esame i soggetti che, al 1 gennaio 2002, risultino titolari di partecipazioni non quotate anche se, successivamente a tale data, sia stata deliberata l'ammissione alla quotazione delle partecipazioni. Al riguardo, infatti, si ricorda che, affinché un titolo possa ritenersi "negoziato in un mercato regolamentato", è necessario che le azioni risultino effettivamente negoziate nei mercati, non essendo sufficiente che la quotazione sia stata richiesta dalla società o semplicemente disposta dall'autorità di borsa (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 306/E del 23 dicembre 1996).
Per le stesse motivazioni, quindi, mentre si deve ritenere possibile la rideterminazione del valore delle partecipazioni, titoli o diritti per i quali sia stata disposta la revoca dalla negoziazione nei mercati regolamentati sempreché, ovviamente, tale evento sia intervenuto antecedentemente alla data del 1 gennaio 2002, non è possibile procedere all'applicazione della norma per le partecipazioni, titoli e diritti sospesi dalla negoziazione. In quest'ultimo caso, infatti, occorre considerare che il provvedimento di sospensione dalla negoziazione nei mercati regolamentati ha natura temporanea e non incide sulla natura di "titolo quotato".
L'ambito oggettivo della norma, inoltre, si estende - oltre che alle partecipazioni rappresentate da titoli (quali le azioni) - alle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quali le quote di Srl), nonché ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni). In ogni caso, deve trattarsi di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati.
In analogia con quanto precisato nella citata circolare n. 165/E del 1998 relativamente all'affrancamento previsto dal regime transitorio di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, il contribuente può procedere alla rideterminazione del valore di acquisto anche solo per una parte della partecipazione detenuta.
Pertanto, si ritiene che, in caso di possesso di una partecipazione qualificata, sia consentito rideterminarne il valore limitatamente alla quota parte rappresentativa di una partecipazione non qualificata. Tuttavia, in tal caso, l'imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura del 4 per cento, in quanto la disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 5 commisura l'imposta non già all'entità della partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma all'entità dell'intera partecipazione posseduta dal contribuente alla data del 1 gennaio 2002.
Si fa presente, inoltre, che qualora i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in epoche diverse, ai fini dell'individuazione di quelli per i quali è rideterminato il costo o il valore di acquisto, si devono considerare valorizzati i titoli, le quote o i diritti acquisiti per ultimi.

3. Modalità di rideterminazione del costo o valore di acquisto
La disposizione in commento prevede che l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 4 per cento per la valorizzazione di partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del TUIR alla data del 1 gennaio 2002 e nella misura del 2 per cento per la valorizzazione di partecipazioni che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis).
Pertanto, per determinare l'aliquota di imposta applicabile occorre far riferimento esclusivamente all'entità della partecipazione posseduta alla data del 1 gennaio 2002, senza tener conto delle cessioni effettuate nei dodici mesi precedenti. Ciò in quanto - non trattandosi di una fattispecie assimilabile alle cessioni a titolo oneroso - la norma richiede la verifica del possesso qualificato o meno, ossia del superamento delle percentuali di diritti di voto e di partecipazione indicate nel citato articolo 81, comma 1, lettera c), del TUIR ad una data prestabilita.
Ai fini dell'applicazione della norma in commento, il valore delle partecipazioni alla data del 1 gennaio 2002 è determinato sulla base della corrispondente frazione di patrimonio netto della società, ente o associazione partecipata, calcolato sulla base di una perizia giurata di stima.
Rispetto alle previgenti disposizioni in materia di affrancamento, non sussiste la possibilità di avvalersi del valore della frazione del patrimonio netto della società partecipata determinato sulla base delle risultanze contabili, in quanto tale patrimonio deve necessariamente essere valutato con perizia giurata.
Come specificato dall'articolo 5, comma 1, detta perizia deve essere redatta, con le responsabilità sancite dall'articolo 64 del codice di procedura civile, esclusivamente da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. La relazione giurata di stima deve essere riferita all'intero patrimonio sociale.
Si fa presente che, al fine della rideterminazione dei valori di acquisto, non è sufficiente la semplice redazione della perizia, ma è necessario che la perizia sia stata sottoposta a giuramento.
In ogni caso, la redazione della perizia e il suo giuramento devono essere necessariamente effettuati entro il termine del 30 settembre 2002 e comunque prima dell'eventuale cessione della relativa partecipazione.
La perizia, i dati dell'estensore della stessa e il codice fiscale della società periziata devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria. Non è, quindi, necessario che i predetti dati siano indicati nella dichiarazione dei redditi della società.
Va, inoltre, precisato che nell'ipotesi in cui la relazione sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione al comma 5 stabilisce che la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa della società o ente in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.
La norma specifica ulteriormente che qualora, invece, la perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni.

4. Pagamento dell'imposta sostitutiva
Il versamento dell'imposta sostitutiva del 4 o del 2 per cento va effettuato dal contribuente entro il 30 settembre 2002 con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
E' consentito rateizzare l'imposta dovuta fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 settembre 2002, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento annuo.
Anche le ricevute di pagamento, così come la perizia giurata di stima, devono essere conservate dal contribuente per essere eventualmente esibite o trasmesse su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
A differenza dell'affrancamento disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 461del 1997, non è previsto dall'articolo 5 in commento che l'intermediario possa procedere, su incarico del contribuente, alla liquidazione e al versamento dell'imposta sostitutiva.

5. Determinazione delle successive plusvalenze
Il valore "rideterminato" è utilizzato in occasione del realizzo delle plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, ossia in caso di cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e di partecipazioni non qualificate, sempreché sia stata corrisposta l'imposta sostitutiva dovuta, rispettivamente, nella misura del 4 o del 2 per cento, entro il termine ultimo previsto dalla norma.
Si ricorda che sono considerate cessioni a titolo oneroso le compravendite (sia a pronti che a termine) e le permute e che, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del TUIR, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche agli atti che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e ai conferimenti in società.
Il valore "rideterminato" non può, invece, essere utilizzato ai fini della determinazione di redditi di capitale. E' il caso, ad esempio, dei proventi percepiti per effetto del rimborso di partecipazioni o di altri investimenti aventi natura partecipativa, a seguito di recesso o esclusione del socio o della liquidazione della società (v. art. 44, comma 3, del TUIR), in quanto le lettere c) e c-bis) dell'articolo 81, a differenza della successiva lettera c-ter), non comprendono tra i presupposti di realizzo delle plusvalenze anche il rimborso di partecipazioni.
Infine, si ritiene opportuno precisare che l'utilizzo del costo rivalutato sulla base della disposizione in commento non può produrre gli ulteriori effetti previsti dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante il regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società.
In particolare, la predetta disposizione stabilisce che, in caso di fusione, i maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto delle plusvalenze, diminuite delle eventuali minusvalenze, rilevanti in capo al cedente ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 2 marzo 1991, n. 102, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997.
Invece, occorre considerare che la norma contenuta nell'articolo 5 in commento - a differenza di quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997 - non ha ad oggetto l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in quanto consente soltanto una rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al cedente, previo pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi commisurata al valore effettivo della partecipazione al 1 gennaio 2002.
Non trovando, quindi, applicazione alcuna delle imposte indicate nel suddetto articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 358 del 1997, il disavanzo da fusione che emerge in capo al cessionario per effetto dell'annullamento delle partecipazioni acquistate da un soggetto che ha proceduto alla rideterminazione ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, non può essere riconosciuto ai fini fiscali.
Nel caso in cui il contribuente abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze che si realizzano per effetto della successiva cessione delle partecipazioni il cui valore di acquisto è stato rideterminato, il comma 7 dell'articolo 5 in esame specifica che gli intermediari tengono conto del nuovo valore in luogo del costo di acquisto.
A tal fine il contribuente deve preventivamente fornire all'intermediario la copia della perizia giurata, unitamente ai dati dell'estensore della stessa e al codice fiscale della società periziata.
Al riguardo, si ritiene che si possa utilizzare in ogni caso il costo rivalutato, anche se l'imposta sostitutiva dovuta non sia stata ancora versata, sempreché la cessione sia stata effettuata in data successiva a quella di redazione della perizia giurata di stima.
La partecipazione sulla quale è dovuta l'imposta sostitutiva si considera acquisita il 1 gennaio 2002, indipendentemente dalla data del pagamento dell'imposta. Pertanto, nell'ipotesi in cui in data successiva non siano state acquisite altre partecipazioni, ai sensi del comma 1-bis) dell'articolo 81 del TUIR, in caso di cessione si considera ceduta per prima la partecipazione il cui costo è stato rivalutato.
Infine, si sottolinea che, sulla base di quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 5, l'assunzione del valore "rideterminato" - in luogo del costo o valore di acquisto - non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del TUIR. Tale assunto sta a significare che, in occasione delle successive cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.
Pertanto, l'assunzione del valore delle partecipazioni alla data del 1 gennaio 2002 non può tradursi nell'utilizzo di successive minusvalenze che avrebbero consentito al contribuente di abbattere, fino a concorrenza, le plusvalenze effettivamente realizzate nei periodi d'imposta successivi (ma non oltre il quarto).
Inoltre, è appena il caso di precisare che non rilevano in ogni caso le eventuali minusvalenze derivanti dall'applicazione del suddetto criterio di valorizzazione.

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