Circolare Agenzia Entrate n. 15 del 18.04.2006

Direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 luglio 2005 - Istruzioni sull'utilizzo del tracciato per la comunicazione dei dati in materia di tassazione dei redditi da risparmio
Circolare Agenzia Entrate n. 15 del 18.04.2006

La Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 (c.d. "Direttiva Risparmio", da ora in poi solo "Direttiva") in materia di tassazione dei redditi da risparmio, sotto forma di pagamento degli interessi, individua le informazioni da scambiare tra gli Stati membri dell' Unione Europea al fine di determinare una corretta imposizione fiscale.
Il Decreto legislativo del 18 aprile 2005 n. 84 definisce gli elementi per l'attuazione, in ambito nazionale, della citata Direttiva. Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell' 8 luglio 2005 definisce le specifiche tecniche per l'acquisizione nazionale delle informazioni da scambiare e le modalità attraverso le quali tale scambio deve essere attuato.
Al riguardo si evidenzia la necessità di fornire specifiche istruzioni per la predisposizione delle comunicazioni sulla base del tracciato allegato al citato provvedimento dell'8 luglio 2005 al fine di garantire la correttezza delle informazioni che saranno poi inviate alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri e di limitare eventuali correzioni successive alle informazioni trasmesse.
Va ricordato che, per questo tipo di fornitura, l'Amministrazione fiscale italiana si pone come tramite in quanto i dati acquisiti fanno, in ogni caso, riferimento a soggetti residenti in un altro Stato membro.
Infatti, come specificato nella premessa della circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005, l'obiettivo finale della Direttiva è quello di consentire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi su crediti corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti ad imposizione secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro.
Sulla base delle predette considerazioni, e tenendo in debito conto le osservazioni emerse nel corso di incontri istituzionali svoltisi a livello europeo a partire dal settembre 2005 e promossi dal Consiglio dell'Unione Europea, per la definizione dello standard di formato e delle modalità di scambio delle informazioni, si forniscono dettagliate istruzioni, riportate nell'allegato 1, atte a consentire gli adempimenti richiesti dalla normativa europea utilizzando il tracciato record definito nel Provvedimento citato.
In particolare, in ambito europeo si è stabilità la necessità di distinguere le informazioni provenienti da un altro Stato membro tra:
- le informazioni inviate conformemente all'articolo 9 della Direttiva, che devono permettere di assoggettare ad imposizione i beneficiari effettivi, residenti dello Stato membro che riceve le informazioni;
- le informazioni che sono inviate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva, che devono permettere di verificare se un'entità stabilita sul territorio dello Stato membro destinatario dell'informazione ha adempiuto agli obblighi previsti dalla Direttiva.
Alla luce di questa esigenza ed al fine di stabilire la distinzione tra le due tipologie di informazioni, si rende necessario che i soggetti tenuti alla comunicazione delle stesse provvedano ad inviarle distinguendo tra il flusso di dati conforme all'art. 9 - elenco dei beneficiari effettivi - da quello conforme all'art 4, paragrafo 2 - elenco delle entità residuali - predisponendo al riguardo due differenti forniture.
Inoltre nell'allegato 2 viene indicata la codifica ISO per la compilazione della sigla degli Stati membri, dei territori indipendenti e dei Paesi terzi da inserire nei tracciati record allegati al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 luglio 2005.
Infine, poiché nello scambio di dati tra gli Stati membri è stata prevista una modalità di gestione delle correzioni la quale implica che, dopo una prima trasmissione, uno Stato possa inviare un file che contenga delle correzioni, è previsto che, nel caso di un invio telematico a modifica dei dati precedenti, l'agente pagatore:
- inserisce nel file telematico correttivo tutte le comunicazioni precedentemente inviate, includendo non solo i record modificati ma, necessariamente, gli eventuali annullamenti, indicando il valore 0 nel campo 12 (Ammontare degli interessi corrisposti) per quei beneficiari effettivi erroneamente inseriti nella prima fornitura;
- comunica con lettera formale all'Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Accertamento - Settore Analisi e ricerca - Ufficio Ricerca dati e notizie, l'avvenuta trasmissione del file correttivo.
Di conseguenza a fronte di trasmissioni successive - per uno stesso Anno di riferimento - ed in assenza di comunicazioni da parte del soggetto obbligato in merito alla natura di questi invii, gli stessi saranno considerati a completamento delle forniture precedenti.
Si rammenta, infine, che l'Agenzia delle entrate è tenuta a cooperare con le Amministrazioni fiscali estere per la corretta segnalazione dei dati concernenti le entità residuali e i beneficiari effettivi, oggetto dello scambio di informazioni, anche in un periodo successivo alla scadenza prevista per l'invio dei dati da parte degli Agenti pagatori, nel caso si constatassero problemi nel raggiungimento degli obiettivi della direttiva.

ALLEGATO 1 - omesso

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