Istruzioni operative. Inserimento nella Linea 7 - "Rimborsi II.DD. e CC.GG disposti dall'Ufficio", dei rimborsi delle persone fisiche relativi all'anno d'imposta 1997
Circolare Agenzia Entrate n. 15 del 26.03.2004
1. Premessa
Con la nota prot. n. 111714 del 18 giugno 2001 sono state fornite agli uffici le istruzioni relative alla nuova procedura automatizzata di lavorazione dei rimborsi sulla base dati unica nazionale denominata "linea 7".
Con la nota prot. n. 225712 del 19 novembre 2002 sono state impartite agli uffici istruzioni operative circa la migrazione dei dati relativi ai rimborsi giacenti sugli archivi locali dei Centri di servizio e quelli giacenti sulla linea "Rimborsi di modesta entità".
A completamento delle operazioni di trasferimento dei dati dei rimborsi relativi alle annualità interessate dalla liquidazione ai sensi dell'articolo 36 bis del DPR 600/73 in vigore fino alla modifica normativa apportata dal D.Lgs. n. 24l/97, si procede all'inserimento dell'annualità 1997 sulla base dati nazionale.
2. Criteri di inserimento
Con la presente circolare si comunicano i criteri di inserimento nella Linea 7 dei rimborsi semi-automatizzati relativi all'anno d'imposta 1997 (i dati saranno resi disponibili agli uffici per la lavorazione) al fine del successivo esame ed eventuale validazione da parte degli uffici interessati.
Relativamente all'annualità 1997 si rammenta che i rimborsi automatizzati di importo non superiore a 3 milioni di vecchie lire sono stati, per la maggior parte, erogati in via centralizzata mediante pagamento in contanti presso gli uffici postali, mentre per i rimborsi automatizzati da 3 a 8 milioni di vecchie lire il pagamento è stato effettuato ai contribuenti che avevano in precedenza richiesto l'accredito della somma sul conto corrente.
I rimborsi emergenti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche per l'anno d'imposta 1997 sono inseriti agli uffici per la lavorazione sulla base di quanto riportato nella nota prot. n. II/3/111714/01 del 18 giugno 2001, con la quale sono state fornite le istruzioni operative sulla Linea 7 del collegamento Riforma della Riscossione denominata "Gestione Rimborsi II.DD. e CC.GG. disposti dall'ufficio". L'assegnazione ai singoli uffici è stata effettuata in base ai criteri stabiliti da ciascuna Direzione Regionale.
Si precisa che è consentito a qualunque ufficio che ne abbia la necessità di prendere in carico alcune posizioni, assumendo in tal modo la definitiva competenza alla lavorazione.
L'inserimento riguarda tutti i rimborsi ILOR ed IRPEF a tassazione ordinaria di importo superiore a 8.000.000 di vecchie lire, emergenti dalle dichiarazioni mod. Unico 98 presentate per l'anno d'imposta 1997, nonché i rimborsi, di qualsiasi importo, derivanti da dichiarazioni per le quali si verifica almeno una delle condizioni di seguito elencate:
a) presenza di quadri relativi all'IVA e/o ai Sostituti d'imposta;
b) importo del rimborso Irpef e/o Ilor richiesto diverso dall'importo del rimborso riconosciuto in sede di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73;
c) presenza di imposte a ruolo nell'ambito della stessa dichiarazione;
d) rimborso scaturito da dichiarazione segnalata al controllo di qualità sui ruoli;
e) dichiarazione tardiva oltre il mese;
f) dichiarante fallito;
g) dichiarazione presentata da erede/tutore;
h) irreperibilità del dichiarante;
i) rimborso sospeso in sede di liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73.
3. Controlli e casi particolari
Con riferimento al punto b si precisa che tali rimborsi potrebbero scaturire da eccedenze d'imposta risultanti da dichiarazione congiunta presentata nell'anno precedente e non richieste dal contribuente in sede di Unico presentato per l'anno d'imposta 1997 in quanto utilizzate dal coniuge.
Si raccomanda, pertanto, in tali casi, di esaminare con particolare attenzione le posizioni relative ad entrambi i coniugi.
Ad ogni buon conto si rammenta che le istruzioni di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi sono disponibili sul sito Intranet dell'Agenzia, alla voce "Assistenza- Guide e manuali - Servizi al contribuente - Istruzioni di servizio per la liquidazione delle dichiarazioni.
Viene inoltre caricata la totalità dei rimborsi del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale, e la totalità dei rimborsi IRPEF a tassazione separata, per i quali non si applicano i criteri sopra descritti e pertanto dovranno essere lavorati secondo le consuete modalità.
Sono evidenziati con specifiche segnalazioni i rimborsi relativi a dichiarazioni per le quali risulta l'emissione di un provvedimento di sgravio o di discarico. Tali posizioni dovranno essere valutate dall'Ufficio locale al fine di verificare l'eventuale utilizzo del credito riconosciuto a rimborso per compensare posizioni debitorie. La verifica potrà essere effettuata interrogando il dettaglio dei provvedimenti emessi (linea 2 del collegamento "Riforma della Riscossione"), utilizzando eventualmente anche la stampa del modello 152 richiedibile attraverso la stessa linea 2.
Oltre al trattamento dei rimborsi preinseriti, è possibile procedere all'acquisizione manuale e alla lavorazione dei rimborsi richiesti nelle dichiarazioni "non liquidabili per incompletezza dei dati", o "non liquidabili per presenza di codice fiscale non validato", ovvero nelle dichiarazioni non presenti al Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Si fa presente che, qualora i rimborsi in oggetto siano stati acquisiti sulla predetta linea 7 dai singoli uffici precedentemente a tale inserimento, dovrà essere cura degli uffici stessi effettuare i necessari controlli al fine di evitare possibili duplicazioni procedendo, ove occorra, alle operazioni di blocco del rimborso stesso.
Si ricorda che, in caso di richiesta di pagamento in conto fiscale, sarà cura dell'ufficio verificare la spettanza e l'ammontare dell'eventuale rimborso residuo. All'atto della validazione il sistema segnala la presenza di richieste di rimborso in conto fiscale (erogato o meno) trasmesse dal Concessionario per la Riscossione; in tali casi l'ufficio assumerà le opportune cautele dirette ad evitare duplicazioni.
I codici dei rimborsi oggetto dell'inserimento sono i seguenti: A1 - IRPEF a tassazione ordinaria; A2 - IRPEF a tassazione separata; A3 - ILOR persone fisiche; A5 - CSSN.
Gli uffici locali provvederanno, prima della convalida di ciascun rimborso, al controllo dell'eventuale pagamento effettuato con procedura manuale o con altra modalità. Nel caso siano state utilizzate tali procedure di pagamento, il rimborso in esame dovrà essere "bloccato" nella procedura automatizzata al fine di evitarne la duplicazione, utilizzando la funzione n. 7 ed il tasto funzionale F5 per comunicare il "blocco del rimborso già pagato".
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