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Divisione Contribuenti
OGGETTO: Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d'imposta 2021.
Agenzia delle entrate - Divisione Contribuenti
Il presente documento di prassi ha l'obiettivo di rendere disponibile all'utenza, in occasione della campagna dichiarativa 2022, una rassegna sistematica di tutti gli elementi relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)1 disciplinati nei mesi passati con diversi atti e documenti normativi (decreti ministeriali, provvedimenti, istruzioni alla modulistica dichiarativa) ovvero contenuti nel software di calcolo o relativi alle modalità di trasmissione degli ISA.
La finalità è principalmente quella di agevolare una sempre più diffusa conoscenza dello strumento e favorirne un'applicazione consapevole.
Si segnala in proposito che gli ISA in vigore per il p.i. 2021 sono caratterizzati da una sostanziale continuità con quanto avvenuto nel passato. In particolare, il processo evolutivo e di aggiornamento dello strumento, finalizzato a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 per il periodo d'imposta 2021, rappresenta la logica prosecuzione del percorso metodologico intrapreso lo scorso anno.
Non sono, pertanto, presenti nel documento indicazioni relative ad aspetti interpretativi con carattere di novità.
Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2021
L'obiettivo che ha maggiormente caratterizzato le lavorazioni degli ISA degli ultimi due anni è stato certamente quello di intercettare, così come previsto dall'articolo 148 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.
A tal proposito, nel presente paragrafo viene proposta una panoramica delle attività di revisione straordinaria che hanno interessato tutti gli ISA in applicazione per il p.i. 2021, finalizzate ad adeguare gli stessi, come avvenuto per il precedente
p.i. 2020, alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare, a cogliere gli effetti del COVID-19.
Così come previsto dal citato articolo 148 del decreto rilancio, l'attività si è orientata su due direttrici tra loro complementari:
1 Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (decreto).
individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli ISA tenuto conto delle ricadute economiche negative prodotte dall'emergenza sanitaria;
definire nuove cause di esclusione destinate ad intercettare le fattispecie più colpite da tali effetti negativi.
Tenuto conto di quanto prescritto dal citato articolo 148 del decreto rilancio, con il decreto ministeriale del 29 aprile 2022 sono stati previsti specifici interventi sulla metodologia degli ISA in applicazione per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.
L'individuazione di tali "interventi correttivi", in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata effettuata sulla base della metodologia statistico-economica descritta nell'allegato 5 al citato decreto ministeriale.
Nella premessa di tale documento è specificato che, al fine di definire un quadro di riferimento della situazione economica che ha caratterizzato il 2021, è stato indispensabile svolgere un'attività preliminare di individuazione ed acquisizione di ulteriori fonti informative (Istat, Banca d'Italia, Cerved, Prometeia) per integrare quelle già disponibili nella banca dati degli ISA.
Inoltre, ai fini di una più approfondita valutazione delle dinamiche individuali e settoriali, sono stati analizzati i dati relativi alle informazioni desunte dagli archivi relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla forza lavoro dipendente (INPS) e alle liquidazioni periodiche IVA.
E' stata anche effettuata un'analisi dei provvedimenti normativi emanati nel corso del 2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tutto ciò ha consentito di predisporre degli appositi correttivi, da applicare sia all'analisi degli indicatori elementari di affidabilità. sia a quella degli indicatori elementari di anomalia, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso del 2021.
Tali correttivi sono commisurati all'entità dei seguenti fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica:
contrazione della domanda (determinata dall'analisi dei corrispettivi telematici articolata per territorio);
caduta dei Ricavi/Compensi (dichiarati dal singolo contribuente nel periodo di imposta di applicazione);
contrazione della produttività settoriale (stima della riduzione di produttività sotto l'ipotesi di invarianza dei costi);
riduzione della forza lavoro dipendente (osservata nel settore rispetto al periodo d'imposta 2019).
Con riferimento a quanto già previsto dai modelli di stima econometrici, per tenere conto delle possibili ricadute della crisi sulle relazioni economiche già esaminate nei singoli settori economici, per ciascun ISA e ciascun indicatore da esso previsto, si è proceduto con la stima di un nuovo modello che è stato integrato con i dati delle dichiarazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA e alla fatturazione elettronica, al fine di conseguire un coefficiente che permetta di tenere congiuntamente conto degli effetti individuali e settoriali nei risultati.
Nella valutazione della caduta dei Ricavi/Compensi si è inoltre tenuto conto dell'incremento dei prezzi al consumo registrati nel 2021 per poter cogliere la natura straordinaria delle condizioni legate all'approvvigionamento delle materie prime.
Per tenere ulteriormente conto delle mutate relazioni nel tempo, si è operato su una modifica del coefficiente individuale per coloro che presentano un valore positivo dello stesso.
Al contempo, è stato valutato l'effetto dell'eventuale minore attività degli operatori economici potenzialmente associata al mutato comportamento dei consumatori finali, misurata attraverso il numero medio di giorni, differenziato per territorio e rapportato all'anno, per i quali non è stato effettuato l'invio dei corrispettivi telematici. Tale informazione è stata utilizzata sia nello studio degli input produttivi dei suddetti modelli di stima che nello studio delle giacenze del magazzino. Per quest'ultimo si è analizzato anche l'effetto della crisi pandemica sulle rimanenze finali che possono riferirsi a merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite.
Poiché i modelli di stima analizzano le relazioni economiche tenendo conto del fattore lavoro, nella fase di applicazione il numero degli addetti è stato ridotto intervenendo sul numero di collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio, sul numero di amministratori non soci e sul titolare, rivalutandoli sulla base della suddetta minore attività e tenendo conto dell'eventuale riduzione delle giornate di lavoro dipendente di fonte INPS Uniemens, al fine di considerare il relativo mancato impiego.
Ulteriori analisi sono state effettuate sul calcolo delle soglie degli indicatori elementari di anomalia.
A titolo di esempio, nella valutazione dell'indicatore elementare "Copertura delle spese per dipendente", le spese per dipendente vengono confrontate con il valore aggiunto per addetto rivalutato tenendo conto anche
dell'eventuale riduzione delle giornate di lavoro dipendente di fonte INPS Uniemens, mentre per l'indicatore elementare "Numero di prestazioni equivalenti", è stata stimata la relazione tra il numero di prestazioni "equivalenti" per addetto e l'ammontare dei compensi per addetto per rimodulare la soglia minima e la soglia massima di riferimento.
Attraverso l'applicazione dei correttivi tarati in base all'entità della variazione dei fattori sopra elencati, sarà possibile adeguare il giudizio di affidabilità derivante dall'applicazione degli ISA. Tale giudizio terrà altresì conto degli ordinari aggiornamenti settoriali e territoriali previsti al fine di intercettare le mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2021.
In continuità con l'approccio seguito per il p.i. 2020 e in coerenza con l'esigenza di snellire quanto più possibile gli adempimenti correlati all'applicazione degli ISA, si evidenzia che tale complesso impianto metodologico è stata realizzato senza l'introduzione di nuove informazioni nei modelli dichiarativi.
Per gli ISA in applicazione per il p.i. 2021 sono state introdotte nuove cause di esclusione connesse alle situazioni in cui gli effetti economici negativi della pandemia in corso si sono manifestati con tale significatività da non consentire, potenzialmente, una corretta applicazione degli ISA nonostante l'introduzione degli specifici correttivi di cui al precedente paragrafo.
In particolare, con due successivi decreti ministeriali2 è stato previsto che, per il p.i. 2021, gli ISA non trovino applicazione per i contribuenti che:
hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019;
hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività3.
2 Si tratta dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 marzo e del 29 aprile 2022.
3 L'elenco dei codici attività esclusi dall'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021 è contenuto nella TABELLA 2 allegata alle Istruzioni Parte generale degli ISA consultabili sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Si ricorda che i contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA sulla base di tali nuove cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli.
Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dall'articolo 9-bis del decreto.
Al riguardo, infatti, si rammenta che nella circolare n. 16 del 16 giugno 2020, era stato precisato che "l'applicazione degli indici nei confronti di contribuenti che operano in un contesto economico o in condizioni specifiche significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici stessi, non fornisce garanzie di totale affidabilità dei risultati"4.
La modulistica
Nel presente paragrafo sono fornite indicazioni relative agli aspetti correlati alla modulistica ISA20225.
Per i modelli ISA2022 risulta confermata la ormai consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste Istruzioni Parte generale ed istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).
All'interno delle istruzioni dei singoli ISA, come noto, è presente un rinvio alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.
Il rinvio ad alcuni documenti generali, validi per la compilazione della maggior parte degli ISA in vigore, consente di non appesantire le istruzioni dei singoli modelli e si ritiene possa significativamente agevolare l'attività degli intermediari e dei professionisti contabili.
Di seguito, una panoramica degli elementi di maggiore rilevanza contenuti nelle istruzioni.
4 Tale concetto era stato peraltro confermato anche nella successiva Circolare n. 6 del 4 giugno 2021.
5 La modulistica ISA2022 per il p.i. 2021 è stata approvata con Provvedimento del 31 gennaio 2022 ed è consultabile sul sito dell'Agenzia delle entrate:
Ti trovi in: Home / Schede informative e servizi / Dichiarazioni ISA (Indici sintetici di affidabilità) / Modulistica ISA 2022.
Nelle Istruzioni Parte generale sono fornite indicazioni valide per tutti gli
ISA, utili a definirne l'ambito e le modalità di applicazione.
Tale documento riporta in allegato due tabelle:
la TABELLA 1, contenente l'indicazione delle attività (individuate per codice ATECO) per le quali risulta approvato un ISA;
la TABELLA 2, (di cui si raccomanda una lettura particolarmente attenta), contenente l'elenco dei codici attività esclusi dall'applicazione degli ISA, per il periodo di imposta 2021, sulla base delle cause di esclusione recentemente introdotte, correlate agli effetti negativi del COVID-19.
Si ricorda che il modello è presentato dai soggetti che applicano gli ISA, nonché dai soggetti che, ancorché esclusi dall'applicazione degli ISA, risultano comunque tenuti alla compilazione del relativo modello per la sola acquisizione dei dati.
Le diverse fattispecie in cui tale seconda ipotesi si verifica sono dettagliatamente elencate nelle istruzioni dei modelli REDDITI oltre che nelle Istruzioni Parte generale degli ISA.
Si ricorda che, al fine di individuare il codice attività da indicare nel frontespizio del modello oggetto di compilazione, si deve far riferimento al codice inerente l'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi/compensi tra quelle per le quali è stato approvato l'ISA da applicare.
Al riguardo, si segnala che la tabella di classificazione ATECO 2007 è stata aggiornata con alcuni interventi che, a partire dal 1 gennaio 2022, hanno comportato la soppressione di alcuni codici, l'istituzione di nuovi codici, nonché la modifica della descrizione di altri codici6.
Nel merito, le medesime istruzioni indicano in maniera dettagliata i codici soppressi, di nuova introduzione o modificati; tuttavia, al fine di individuare più agevolmente i casi in cui il contribuente potrebbe essere interessato dalle modifiche introdotte nella classificazione ATECO 2007, si riportano, nella tabella che segue, gli ISA coinvolti da tali novità.
6 Si precisa che, ai fini amministrativi, l'aggiornamento della tabella di classificazione è divenuto operativo a partire dal 1° aprile 2022.
COMPARTO | ISA |
MANIFATTURE | BD09U - Produzione di legno e fabbricazione del mobile |
BD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo | |
BD40U - Fabbricazione di prodotti elettrotecnici ed elettronici | |
SERVIZI | BG04U - Gestione di spazi culturali, sportivi e ricreativi NCA |
BG15U - Servizi NCA | |
BG67U - Tintorie e lavanderie | |
BG91U - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi | |
CG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori | |
CG36U - Servizi di ristorazione commerciale7 | |
CG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere8 | |
CG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento | |
CG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti | |
CG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale | |
PROFESSIONI | BK30U - Altre attività tecniche |
CK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro | |
CK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari |
7 A seguito dell'introduzione del nuovo codice Ateco 56.10.13, che risulta applicabile ai contribuenti che svolgono "Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche", il modello per la dichiarazione dei dati CG36U è stato integrato con apposite informazioni, all'interno del quadro E - "Dati per la revisione", da utilizzare ai fini della prossima evoluzione di tale ISA.
8 A seguito dell'introduzione del nuovo codice Ateco 55.20.53, che risulta applicabile ai contribuenti che svolgono "Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche", il modello per la dichiarazione dei dati CG44U è stato integrato con apposite informazioni, all'interno del quadro E - "Dati per la revisione", da utilizzare ai fini della prossima evoluzione di tale ISA.
Per quanto riguarda il Quadro A - Personale, nel quale sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività, le relative istruzioni rinviano ad un unico documento generale "Istruzioni Quadro A, Personale".
Per la compilazione del quadro A dei modelli ISA relativi ad attività svolte in forma di lavoro autonomo, si ribadisce che, al pari dello scorso anno, nei righi da A01 ad A03, il numero delle giornate retribuite deve essere indicato al netto delle giornate non "effettivamente lavorate" per effetto del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) di cui all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, o ad altri istituti simili.
In relazione alla compilazione dei quadri F e H, si conferma, anche in questo caso, coerentemente alle istruzioni dell'anno precedente, la specificazione che i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non devono essere indicati in alcun rigo di tali quadri.
Al riguardo, si ricorda, come chiarito nella circolare n. 6 del 4 giugno 2021, che tali contributi non assumono rilevanza nemmeno ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente su cui applicare gli ISA, stante la peculiarità di detto strumento, fondato sulla capacità di cogliere le relazioni tra le grandezze economiche esistenti nell'ambito dell'attività effettivamente svolta dal contribuente.
Si ricorda inoltre che, al fine di semplificare al massimo l'adempimento dichiarativo, il quadro H, presentandosi con una struttura e una composizione dei righi sostanzialmente analoga a quella dei quadri RE dei modelli REDDITI, prevede, nelle relative istruzioni, un puntuale richiamo dei corrispondenti righi dei citati quadri RE.
Tra le novità contenute nei modelli per l'applicazione degli ISA per il p.i. 2021, si segnala la presenza nel modello CG61U dell'informazione relativa alle "Deduzioni forfetarie art. 66, comma 4 del T.U.I.R." richiesta nel rigo C55 del Quadro C - Elementi specifici dell'attività.
L'introduzione della nuova informazione assume particolare rilievo ai fini dell'applicazione dell'ISA CG61U, applicabile al folto gruppo di codici attività riconducibile agli Intermediari del commercio, atteso che nella formula di calcolo dell'indicatore elementare di anomalia "Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, al netto delle deduzioni forfetarie", il valore dei costi residuali di gestione è stato decurtato dell'importo della deduzione forfetaria di cui all'art. 66, comma 4 del TUIR, con riferimento ai contribuenti in regime di contabilità semplificata.
Per i dettagli relativi all'applicazione del citato indicatore si rimanda al contenuto della Nota Tecnica e metodologica dell'ISA CG61U in allegato al DM 21 marzo 2022.
Per alcuni modelli ISA, approvati per il periodo d'imposta 2021, è previsto un apposito quadro E - Dati per la revisione, con il quale vengono richieste ulteriori informazioni, non rilevanti ai fini del calcolo dell'ISA per l'anno di applicazione, ma ritenute utili per le attività di analisi correlate alle evoluzioni degli ISA nelle successive annualità, al fine di garantirne la costante aderenza rispetto alle attività economiche cui si riferiscono.
L'individuazione delle informazioni da inserire nei quadri E rappresenta un'attività delicata, frutto delle analisi svolte dall'Amministrazione Finanziaria in fase di aggiornamento di ciascun ISA e del costante confronto con le Organizzazioni di categoria presenti nella Commissione di esperti9.
Infatti, l'obiettivo di individuare informazioni potenzialmente rilevanti per le future analisi deve essere sempre contemperato con l'esigenza di limitare al massimo gli adempimenti per i contribuenti.
Trattandosi, nella maggior parte dei casi, di informazioni nuove rispetto a quelle già presenti nei modelli approvati per il p.i. 2020, si raccomanda un'attenta lettura delle relative istruzioni.
Gli ulteriori dati forniti dall'Agenzia delle entrate
Come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al p.i. 2021 occorre procedere all'acquisizione dei dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (cosiddette "variabili precalcolate").
9 Si tratta della Commissione di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis del decreto.
Si ricorda che l'Agenzia delle entrate pubblica sul sito internet istituzionale, per ogni variabile precalcolata, la data di aggiornamento della relativa base dati utilizzata10.
Si osserva, preliminarmente, che nessun elemento di novità è stato introdotto nelle modalità di consultazione ed acquisizione dei dati "precalcolati" e nella loro struttura, al fine di consentire a contribuenti ed operatori professionali di cimentarsi con dinamiche ormai note e ben collaudate.
Anche i contenuti delle variabili precalcolate11 risultano sostanzialmente ricalcare quelli dello scorso anno; si conferma, ad esempio, che, anche per quest'anno, attraverso l'acquisizione nel software applicativo dei dati "precalcolati" , saranno resi disponibili i punteggi ISA riferiti alle due annualità precedenti quella di applicazione (nel caso di specie il p.i. 2019 ed il p.i. 2020)12.
Si tratta, nello specifico, delle due seguenti informazioni:
punteggio ISA relativo al periodo d'imposta precedente a quello di applicazione;
punteggio ISA relativo a due periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione.
10 Le date sono pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate al seguente percorso: Ti trovi in:
Home / Intermediari / Comunicazioni / Deleghe servizi online / Deleghe - Acquisizione dati Isa / Che cos'è. Si segnala, altresì, che sempre sul sito istituzionale dell'Agenzia è consultabile l'"Avvertenza precalcolate ISA2022" che fornisce indicazioni in relazione a casistiche particolari (ad es. contribuente che ha modificato il proprio CF successivamente alla data di predisposizione delle variabili precalcolate).
11 Tali variabili sono state individuate ed elaborate come indicato nell'allegato 95 al DM 21 marzo 2022 successivamente integrato con l'allegato 5 al DM 29 aprile 2022.
12 Tali informazioni sono valorizzate con il punteggio ottenuto, per ciascuna delle due annualità, a seguito della applicazione degli ISA, sulla base dei dati trasmessi dal contribuente, utilizzando l'ultima versione del software IltuoISA disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Si evidenzia, inoltre, che:
qualora risultino presenti in Anagrafe Tributaria più dichiarazioni inviate entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi viene valorizzato il punteggio dell'ultima dichiarazione validamente pervenuta;
l'informazione in argomento non risulta valorizzata se:
la dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria risulti presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
all'ultima dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria inviata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi non risulti allegato un modello ISA;
nell'ultima dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria inviata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi risulti dichiarata una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA.
Si ricorda che tali informazioni aggiuntive non hanno alcun effetto sul calcolo del punteggio di affidabilità e rappresentano un mero elemento conoscitivo che consente al contribuente di valutare, in modo semplice ed immediato, la propria posizione di affidabilità fiscale13 in una prospettiva "storica".
Ad esempio, la disponibilità dell'informazione relativa al punteggio ISA del
p.i. 2020 consente agli utenti di poter valutare, in ottica di accesso ai benefici premiali14, il proprio posizionamento ed eventualmente, decidere di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il proprio punteggio di affidabilità.
Appare utile ricordare che i contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, potranno esimersi dall'acquisizione dei dati "precalcolati" limitandosi alla sola compilazione del modello.
In particolare tali contribuenti devono:
dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello REDDITI la specifica causa di esclusione;
compilare il modello ISA prescindendo dall'importazione delle variabili precalcolate (rif. Circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, par. 3) senza effettuare il calcolo15;
allegare il modello ISA al modello REDDITI.
Per la compilazione, il salvataggio e l'invio della posizione ISA in allegato alla dichiarazione REDDITI, è necessario che i contribuenti attivino le seguenti funzioni del software "Il tuo ISA 2022":
Crea nuova posizione (procedendo alla compilazione dei diversi quadri);
Salva (senza selezionare Vai a Calcolo);
13 Sul tema si rimanda a quanto riportato al paragrafo 8.3. - Termini di presentazione della dichiarazione e punteggio ISA della Circolare 16/E del 2020.
14 Come specificato nel successivo paragrafo "I benefici premiali", il Provvedimento del 27 aprile 2022, confermando quanto già previsto per i pp.ii. 2019 e 2020, ha riconosciuto la possibilità di accedere ad alcuni benefici premiali anche sulla base della media dei punteggi dell'anno di imposta di applicazione e di quello precedente.
15 Tenuto conto della rilevanza delle informazioni trasmesse per le future evoluzioni dello strumento, al fine di garantirne la correttezza, si raccomanda la massima attenzione nella compilazione dei modelli e la verifica che i controlli informatici presenti nel software non segnalino la presenza di anomalie compilative.
Esci dalla compilazione (selezionando "Esci e salva" o "Esci senza salvare");
Invia file (selezionando le posizioni da trasferire);
Trasferisci.
Con due provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate16 sono state confermate, per la campagna dichiarativa 2022, le medesime modalità con cui venivano resi disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati precalcolati nelle annualità precedenti.
Come già evidenziato, le dinamiche di consultazione ed acquisizione dei "dati precalcolati" sono, infatti, sostanzialmente immutate rispetto alle precedenti campagne.
Al riguardo, si richiamano i chiarimenti già forniti sul tema in precedenti documenti di prassi17.
Rispetto alle precedenti annualità, si segnala l'aggiornamento degli elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti che il soggetto delegato deve indicare nella comunicazione telematica presentata attraverso il servizio Entratel, contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiede la fornitura massiva dei "dati precalcolati".
Si ricorda che tali elementi di riscontro sono necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario.
16 Si tratta dei seguenti provvedimenti:
31 gennaio 2022 - Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2022;
21 aprile 2022 - Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021.
17 Si rimanda, in particolare, a quanto illustrato nel paragrafo "1.5.2. - I dati resi disponibili dall'Agenzia" della circolare n. 17/E del 2 agosto 2019.
Il software applicativo "Il tuo ISA 2022"
Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, effettuabile tramite il software "Il tuo ISA 2022", è operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d'imposta 2021 e dei "dati precalcolati", forniti dall'Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all'intermediario.
La struttura del software per il p.i. 2021 replica quella già prevista per i precedenti periodi di applicazione degli ISA, pertanto l'assenza di novità strutturali consente agli operatori di misurarsi con uno strumento le cui dinamiche di funzionamento sono già note dalle precedenti campagne dichiarative.
La sezione del software "Il tuo ISA 2022" in cui vengono visualizzati gli esiti del calcolo del punteggio di affidabilità, in continuità con la precedente versione del software, fornisce evidenza degli interventi correttivi effettuati per tener conto degli effetti di natura economica del COVID-19.
In particolare, in corrispondenza del punteggio ISA, il messaggio relativo alle condizioni di accesso ai benefici premiali riporta la seguente informativa:
Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali di cui all'art. 9-bis c. 11 del D.L. n.50/2017. Ulteriori condizioni di accesso ai benefici premiali sono previste con provvedimento del 27 Aprile 2022. Il punteggio ISA tiene conto degli interventi straordinari per cogliere gli effetti economici dell'emergenza Covid-19.
Inoltre, nelle schede di dettaglio degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia interessati dagli specifici interventi COVID-19, è presente la seguente informativa:
Il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria.
Il software "Il tuo ISA 2022" ripropone, nell'ottica di riduzione degli adempimenti in materia di ISA, la funzionalità di importazione dei dati contabili dal modello REDDITI già disponibile per la campagna dichiarativa dello scorso anno.
Tale modalità di precompilazione permette ai contribuenti che utilizzano il
software "Il tuo ISA 2022" di importare i dati contabili comuni ai modelli
REDDITI e ISA che sono stati dichiarati nei quadri RE, RF e RG dei modelli
REDDITI 2022 tramite il software dichiarativo "RedditiOnLine".
In particolare, dopo aver compilato i citati quadri del modello REDDITI, è possibile effettuare, attraverso pochi semplici passaggi, l'esportazione dei dati da "RedditiOnLine" e l'importazione dei medesimi all'interno de "Il tuo ISA 2022".
L'operazione di importazione avviene selezionando il pulsante "Importa Dati Contabili REDDITI" presente nella parte bassa di ciascun quadro di compilazione.
Il regime premiale ISA
Il comma 12 dell'articolo 9-bis del decreto prevede che "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11".
Con il Provvedimento del 27 aprile 2022 sono state quindi individuate le condizioni necessarie per l'accesso ai benefici premiali previsti per il periodo d'imposta 202118.
In merito, si evidenzia che per il p.i. 2021, con il citato Provvedimento di aprile, sono stati confermati i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le due precedenti annualità19 ispirati alla duplice esigenza:
di definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale nel periodo di imposta di applicazione degli ISA (nel caso di specie il 2021);
di premiare, in modo coerente con la filosofia degli ISA, le situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie osservando i punteggi ISA ottenuti nei periodi di imposta 2021 e 2020).
Per il p.i. 2021 risulta, quindi, confermato il doppio binario in base al quale è possibile accedere ai benefici sia ottenendo un punteggio idoneo nell'annualità di applicazione dell'ISA, sia, alternativamente, valutando la media dei punteggi dell'anno di applicazione e di quello precedente.
In relazione a ciascun beneficio premiale, di seguito è riportato in forma tabellare, nel dettaglio, il livello di affidabilità necessario per accedervi.
18 Anche per il p.i. 2021, così come avvenuto nelle annualità precedenti, nell'ottica di collaborazione e dialogo che contraddistingue il sistema ISA, le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state anticipate alle Organizzazioni di categoria e Ordini professionali, rappresentati nella Commissione di esperti.
19 Provvedimenti del 30 aprile 2020 e del 26 aprile 2021.
17
Beneficio |
Riferimenti normativi | Criterio di accesso ai benefici basato su: |
Riferimenti di prassi | |
punteggio ISA p.i. 2021 | punteggio medio ISA pp.i. 2020 e 2021 | |||
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva, IIdd e Irap | lettera a) articolo 9-bis del decreto |
8 |
8,5 |
CFR paragrafo "Compensazione imposte dirette, Irap, Iva e rimborso Iva" della circolare n. 17/E del 2 agosto 2019 |
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva | lettera b) articolo 9-bis del decreto |
8 |
8,5 | |
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle Società non operative | lettera c) articolo 9-bis del decreto |
9 |
9 |
|
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi | lettera d) articolo 9-bis del decreto |
8,5 |
9 |
|
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento | lettera e) articolo 9-bis del decreto |
8 |
------------ |
|
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato) | lettera f) articolo 9-bis del decreto |
9 |
9 |
|
Nel richiamato Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, in continuità con quanto disposto per le annualità precedenti, è stato, inoltre, previsto che, nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del decreto conseguano, con riferimento ad un medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici in argomento se:
applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.
Rassegna normativa e prassi di riferimento
Si riporta, di seguito, una rassegna dei principali riferimenti di normativa e prassi in materia di ISA accompagnati da una sintetica descrizione del relativo contenuto con la finalità di agevolare, quanto più possibile, la consultazione della documentazione relativa a tale strumento di compliance fiscale20.
Riferimento | Contenuto | ||
DL n. 50 del 24 aprile 2017 (Decreto) | Art. 9-bis disciplina degli ISA | ||
DM 23 marzo 2018 | Approvazione degli ISA e delle territorialità specifiche. | ||
DM 28 dicembre 2018 | Approvazione degli ISA e delle territorialità specifiche. | ||
Provvedimento gennaio 2019 | del | 30 | Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018. |
Provvedimento gennaio 2019 | del | 30 | Programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d'imposta 2019. |
20 Si ricorda che tale documentazione è consultabile nella pagina relativa agli ISA presente sul sito internet
dell'Agenzia delle entrate al seguente indirizzo:
Home / Schede informative e servizi / Dichiarazioni ISA (Indici sintetici di affidabilità) / Normativa, prassi e giurisprudenza.
Agenzia delle entrate - Divisione Contribuenti
Provvedimento febbraio 2019 | del | 15 | Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA e di modifiche al provvedimento 30 gennaio 2019. |
DM 27 febbraio 2019 | Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2018. | ||
Provvedimento maggio 2019 | del | 10 | Applicazione all'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli ISA e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018. |
Provvedimento giugno 2019 | del | 4 | Modifiche al provvedimento del 10 maggio 2019 e del 30 gennaio 2019 del direttore dell'Agenzia delle entrate . |
Risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019 | ISA - Proroga dei versamenti. | ||
Risoluzione n.71 del 1 agosto 2019 | Proroga dei versamenti - Nuovi criteri di rateizzazione | ||
Circolare n. 17 del 2 agosto 2019 | ISA - periodo di imposta 2018 - primi chiarimenti. | ||
DM 9 agosto 2019 | Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2018. | ||
Circolare n. 20 del 9 settembre 2019 | ISA - periodo di imposta 2018 - ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali. | ||
DL n. 124 del 26 ottobre 2019 | Art. 58 - Quota versamenti in acconto (soggetti ISA) | ||
DM 24 dicembre 2019 | Approvazione degli ISA. | ||
Provvedimento gennaio 2020 | del | 31 | Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta |
| 2019 e programma delle elaborazioni degli applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020. | ISA | ||
Interpello - Risposta n. 31 del 6 febbraio 2020 | Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - ISA - dichiarazione tardiva - fruizione benefici di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017. | |||
Provvedimento febbraio 2020 | del | 14 | Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per il p.i. 2019. | |
DM 28 febbraio 2020 | Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2019. | |||
Provvedimento | del | 1 | Approvazione delle specifiche tecniche per | |
aprile 2020 |
|
| l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini | |
|
|
| dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta | |
|
|
| 2019. | |
Circolare n. 8 aprile 2020 | del | 3 | Paragrafo 1.13: Ritenute compensi lavoro autonomo/provvigioni. | |
|
|
| Paragrafo 1.15: Sospensione dei versamenti in relazione a determinate tipologie di contribuenti per le quali è prevista la verifica dell'ammontare dei ricavi dell'anno precedente a quello di entrata in vigore del Decreto. | |
Provvedimento aprile 2020 | del | 30 | Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 e 1 aprile 2020. | |
DL n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) | Articolo 148 recante "Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)". | |||
Circolare n. 16 del 16 giugno 2020 | Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d'imposta 2019 | |||
DPCM del 27 giugno 2020 | Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. | |||
DL n. 104 del 14 agosto 2020 - | Articolo 98 recante "Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale" |
DL n. 149 novembre 2020 | del | 9 | Articolo 6 recante "Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale" |
Provvedimento gennaio 2021 | del | 28 | Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2021 |
DM del 2 febbraio 2021 | Approvazione di modifiche ISA applicabili al periodo d'imposta 2020 | ||
DM del 2 febbraio 2021 | Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d'imposta 2020. | ||
Provvedimento febbraio 2021 | del | 15 | Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2020 |
Provvedimento aprile 2021 | del | 23 | Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 |
Provvedimento aprile 2021 | del | 26 | Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 |
DM del 30 aprile 2021 | Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2020. |
Circolare n. 4 del maggio 2021 | 7 | Limitatamente al paragrafo 1.2.1 - Le attività di promozione della compliance riguardante la campagna informativa finalizzata a portare a conoscenza di imprese e lavoratori autonomi cui si applicano gli ISA l'eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze, riscontrati nei relativi modelli dichiarativi presentati per i periodi d'imposta 2018 e 2019, al fine di evitare il ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d'imposta 2020 |
Provvedimenti del luglio 2021 e del novembre 2021 | 20 15 | Definizione delle modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 |
Provvedimento del gennaio 2022 | 31 | Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021 e programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d'imposta 2022 |
Provvedimento del febbraio 2022 | 15 | Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per il p.i. 2021 |
DM del 21 marzo 2022 | Approvazione degli ISA relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d'imposta 2021 | |
Provvedimento del aprile 2022 | 21 | Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini |
| dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021 |
Provvedimento del 27 aprile 2022 | Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 |
DM del 29 aprile 2022 | Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2021. |
* * *
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
(firmato digitalmente)
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi