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Circolare Agenzia Entrate n. 19 del 07.03.2008

Detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici (art. 1, comma 309, legge n. 244 del 27 dicembre 2007)
Circolare Agenzia Entrate n. 19 del 07.03.2008

INDICE
1 Soggetti ammessi alla detrazione (beneficiari)
2 Spese che danno diritto alla detrazione
3 Documentazione per fruire della detrazione
3.1. Titolo di viaggio nominativo
3.2. Titolo di viaggio non nominativo

PREMESSA
La legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) all'art. 1, comma 309, ha introdotto, per l'anno 2008, una nuova agevolazione fiscale concernente le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.
In particolare il comma in esame riconosce una detrazione IRPEF del 19% dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto di abbonamenti ai servizi "di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale", per un importo non superiore a 250 euro (con un risparmio d'imposta, quindi, fino a 47,50 euro).
La norma specifica che la detrazione spetta a condizione che le suddette spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (ad esempio, nel caso in cui il costo dell'abbonamento per le spese di trasporto risulti inerente e quindi deducibile dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo).
La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari che risultino a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR.

1 Soggetti ammessi alla detrazione (beneficiari)
La ratio della disposizione in commento è riconducibile alla volontà del legislatore di promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici per il rilancio della mobilità collettiva sostenibile, urbana ed extraurbana, favorendo, nel quadro delle misure di politica ambientale, anche l'abbattimento delle emissioni inquinanti.
La relazione tecnica alla legge finanziaria nel calcolare l'impatto che l'agevolazione produce sul gettito fiscale fa riferimento agli "studenti e ai lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico per recarsi presso il luogo di studio e di lavoro" ed in particolare "ai costi medi degli abbonamenti annuali per studenti e lavoratori e per pendolari urbani ed extraurbani".
Anche se il testo della norma non fa riferimento al periodo degli abbonamenti né ai soggetti menzionati nella relazione, si deve ritenere che la detrazione sia riservata ai soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati.
Tale affermazione è avvalorata dalla circostanza che l'individuazione dei soggetti titolari del beneficio discende automaticamente dalla tipologia del titolo di viaggio acquistato (abbonamento), come meglio specificato nel successivo paragrafo.

2 Spese che danno diritto alla detrazione
La detrazione IRPEF, introdotta dal richiamato articolo 1, comma 309, riguarda le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Al riguardo si ritiene che ai fini della detrazione in esame si debba intendere per "abbonamento" un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato.
Sulla base della ratio della norma, indicata nel paragrafo precedente, deve ritenersi, peraltro, che siano ammesse a fruire della detrazione solo le spese per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.
Si ritiene, quindi, che non possano beneficiare dell'agevolazione i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.
Per servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale devono intendersi quelli aventi ad oggetto trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.
Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.
Atteso l'ampio riferimento all'ambito "locale, regionale e interregionale" contenuto nella norma, il beneficio può riguardare gli abbonamenti relativi a trasporti pubblici che si svolgono tanto all'interno di una regione, quanto mediante attraversamento di più regioni.
La detrazione compete per le sole spese sostenute nell'anno 2008 e in applicazione del criterio di cassa che costituisce il principio di imputazione temporale tipico in materia di oneri.
In proposito si precisa che la detrazione può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nel 2008 per l'abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo d'imposta successivo (es. abbonamento con validità dal 1 marzo 2008 al 28 febbraio 2009).
Occorre evidenziare che il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico. Ciò si evince con chiarezza dalla relazione tecnica di accompagno al disegno di legge della finanziaria.
L'utilizzo della detrazione è ammesso entro i limiti di capienza delle imposte dovute. In caso di mancato utilizzo della detrazione per incapienza, questa si perde, senza possibilità di rinviarne la fruizione all'anno successivo.

3 Documentazione per fruire della detrazione
Per fruire della detrazione IRPEF sulle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare una specifica documentazione da esibire in caso di richiesta da parte dell'ufficio e/o in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza dei Caf o degli intermediari abilitati.
Innanzi tutto il contribuente è tenuto a conservare il titolo di viaggio.
Al riguardo si ricorda che il decreto 30 giugno 1992 - concernente la fissazione delle caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito - ha stabilito all'articolo 1 che per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, e per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta dal cliente, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
Inoltre, secondo il predetto decreto, il biglietto di trasporto deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell'impresa e numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
b) descrizione delle caratteristiche del trasporto;
c) ammontare dei corrispettivi dovuti;
d) numero progressivo;
e) data da apporre al momento dell'emissione o della utilizzazione.
Le indicazione di cui alle lettere b) e c) possono essere espresse anche in codice alfanumerico la cui decodificazione sia stata preventivamente comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, ovvero stampata sul titolo di trasporto stesso.
Le imprese di trasporto che si avvalgono della menzionata facoltà di esporre in codice alfanumerico l'ammontare dei corrispettivi dovuti e/o la descrizione delle caratteristiche del trasporto, sono tenute a rendere pubblica la decodificazione di tali codici relativamente al 2008, anche avvalendosi di canali telematici.

3.1. Titolo di viaggio nominativo
Sul titolo di viaggio nominativo, che il contribuente è tenuto a conservare, devono essere indicate la durata dell'abbonamento e la spesa sostenuta.
Al fine di dimostrare che la spesa è stata sostenuta nel 2008 il contribuente dovrà altresì conservare la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione, attestante la data di pagamento.
Ove il contribuente stesso sia nell'impossibilità di procurarsi la suddetta documentazione (evenienza possibile, in ragione del particolare regime IVA applicabile alle cessioni dei titoli di viaggio) la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento (ad es., per un abbonamento nominativo che assuma validità dal 1 febbraio 2008, la spesa si riterrà sostenuta in tale data).
In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio nonché ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (indicazione soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di sostenimento della spesa).

3.2. Titolo di viaggio non nominativo
Se il titolo di viaggio acquistato non è nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da una autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) resa dal contribuente in cui si attesta che l'abbonamento è stato acquistato per il contribuente o per un suo familiare a carico.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.

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