Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale - Art. 53 d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comma 47 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) – Ulteriori chiarimenti
Circolare Agenzia Entrate n. 19 del 10.05.2011 n. 19
Sono pervenute alle scriventi amministrazioni richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale erogati nel 2011 ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 53 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
È stato sostenuto, in particolare, che la disposizione in esame non limiterebbe l’efficacia del beneficio al periodo successivo alla stipulazione del contratto collettivo, ma si rimetterebbe con ampia delega alle previsioni delle parti sociali. In virtù di tale rinvio normativo, se il contratto collettivo stipulato nel corso del 2011 prevede una efficacia (retroattiva) delle proprie disposizioni per tutto il 2011, si dovrebbe pertanto ritenere che ogni erogazione di tale anno è “in attuazione” del contratto medesimo, in quanto esso è efficace convenzionalmente dal 1° gennaio 2011.
La questione che deve porsi, in realtà, non è appurare se i contratti collettivi di diritto comune possano o meno avere, in termini generali e astratti, efficacia retroattiva, quanto piuttosto stabilire a quali importi il legislatore abbia ricollegato il beneficio dell’imposta sostitutiva.
La disposizione in esame assoggetta ad imposta sostitutiva le sole somme che siano state erogate ai dipendenti del settore privato «in attuazione» di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali volti a determinare una maggiore produttività del lavoro. E, come logico, la produttività che scaturisce da una intesa collettiva opera sempre per il futuro, non potendo l’autonomia collettiva disporre della materia fiscale. Una soluzione di diverso tipo finirebbe peraltro per consentire alle parti sociali di aggirare il precetto normativo collegando la detassazione alle previsioni dei contratti collettivi nazionali e non invece ai contratti aziendali o territoriali come vuole ora la norma di legge per il 2011.
La disposizione, in quanto volta a sostenere un effettivo incremento di produttività indotto dalla contrattazione collettiva decentrata, non contempla – in linea di principio – la possibilità della correlazione ex post tra le somme erogate e la produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale; viceversa, proprio perché deve trattarsi di emolumenti versati «in attuazione» di contratti collettivi territoriali o aziendali è evidente che l’accordo territoriale o aziendale in applicazione del quale le somme sono versate deve essere stato stipulato prima della loro erogazione.
Nel rispetto del criterio ordinario di tassazione previsto dall’articolo 51 del TUIR per l’imputazione al periodo d’imposta degli emolumenti di lavoro dipendente, ossia il principio di cassa, è pertanto possibile per il datore di lavoro applicare l’imposta sostitutiva alle somme erogate a partire dalla data di stipula dell’accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale ed in attuazione del contratto stesso. Il datore di lavoro dovrà attestare nel CUD che il salario di produttività è stato erogato in attuazione di un contratto collettivo territoriale o aziendale.
Le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo non possono essere soggette all’imposta sostitutiva, anche quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011.
Quanto alla forma dell’accordo o contratto collettivo ai fini della applicazione della imposta sostitutiva in esame, fermo restando quanto già precisato nella precedente circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 dalle scriventi amministrazioni, non può tuttavia non rilevarsi come, ai fini della prova ed allo scopo di scongiurare contenziosi sul punto, sia indispensabile la formalizzazione per iscritto.
Al fine di rendere pienamente operativa la misura agevolativa in esame, si ritiene possibile tenere conto della stipula di accordi territoriali o aziendali che recepiscano i contenuti di prassi aziendali e di accordi stipulati dal datore di lavoro con la collettività di lavoratori, quanto a istituti come lo straordinario, il lavoro notturno, i turni, le clausole elastiche ecc.
In caso di recepimento di detti accordi, gli accordi territoriali o aziendali dovranno riportarne il contenuto.
Considerate le obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della detassazione delle somme in oggetto, si ritiene che ai sostituti d’imposta, i quali nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non debbano essere applicate le sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto del contribuente (art. 10, comma 3 della legge n. 212 del 2000).
La disapplicazione delle sanzioni è subordinata tuttavia alla circostanza che i sostituti d’imposta effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi (cfr. risoluzione n. 109/E del 2007), entro il 1° agosto 2011.
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