Imposta di registro - Conferimenti diretti al ripiano di perdite - Art.4 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Circolare Agenzia Entrate n. 19 del 20.02.2002
Com'è noto nell'ipotesi di conferimenti effettuati da parte dei soci per ripianare perdite della società che siano superiori al capitale originario e consentire la ricostituzione dello stesso, è sorta questione sull'applicabilità dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui, alla nota II, in caso di riduzione del capitale per perdite non sono soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato.
Infatti, se in un primo momento l'Amministrazione, con la circolare n. 6 del 1990 ha ritenuto non soggetti ad imposta i versamenti eccedenti l'originaria misura del capitale, con successiva circolare n. 42 del 20.12.1993 ha sostenuto che i conferimenti in denaro possono godere dell'esenzione dall'imposta di registro solo fino a concorrenza del capitale originario, indipendentemente dal tipo di operazione posta in essere per conseguire un tale risultato.
Veniva richiamata a riguardo la consultiva n. 1960/93 del 28 maggio 1993 dell'Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui la nota II all'art.4 della Tariffa di cui trattasi, non può essere interpretata nel senso di eludere quanto prevede la precedente nota I, la quale dispone che sono conferimenti soggetti all'imposta proporzionale anche i versamenti in conto capitale o a fondo perduto, fra i quali rientrano anche quelli effettuati per copertura di perdite. Pertanto, la previsione della nota II citata doveva essere limitata alla ricostituzione nei limiti originari del capitale azzerato o ridotto, senza agevolare la copertura di perdite.
In tal senso si era espressa anche la Corte di cassazione, con sentenza n. 2007 del 12.03.1990, nella quale veniva espressamente ritenuto che "la previsione normativa contempla il caso del conferimento finalizzato alla ricostituzione del capitale ma nei limiti della originaria misura di esso".
Successivamente i giudici di legittimità hanno mutato indirizzo (sentenze n. 995, n. 996, n. 997 e n. 989 del 28 gennaio 2000) ed hanno ritenuto che i conferimenti in denaro dei soci, deliberati in occasione della riduzione per perdite e ricostituzione del capitale sociale, sono soggetti all'imposta solo nella parte in cui comportino un incremento del capitale oltre la misura originaria, "non anche quando rimangano nel relativo limite, ancorché si traducano in erogazioni superiori a detta misura per effetto della maggiore consistenza delle passività".
La tesi della Cassazione si fonda su un'articolata motivazione, che tiene conto da un lato del tenore letterale della citata nota II, dall'altro della circostanza che la ricostituzione del capitale originario, per non esaurirsi in un'operazione sterile, richiede conferimenti tali da estinguere tutte le posizioni debitorie, e, in ultimo, della circostanza che la disposizione citata, coerente con la normativa comunitaria, deve essere intesa nel senso di favorire la ricapitalizzazione delle società in crisi.
La Commissione tributaria regionale di Venezia, con ordinanza n. 53/06/99 ha investito della questione la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, chiedendo se fosse ravvisabile un contrasto tra la disposizione contenuta nella nota I, dell'art. 4 della prima parte della Tariffa allegata al T.U. n. 131/86 e la normativa prevista nella direttiva 335/69/CEE e sue modificazioni.
La Commissione CE è intervenuta in detto giudizio sostenendo una tesi analoga a quella del Governo italiano. In questo contesto i giudici di legittimità hanno ritenuto opportuno, in attesa della pronuncia della Corte di Lussemburgo, differire la trattazione dei ricorsi in materia.
Nelle more di tale pronuncia la scrivente ha invitato gli uffici - con nota n. 2001/19874 del 27.07.2001 - a coltivare le controversie relative a detta questione, anche avanti la Corte di Cassazione, salvo opportune valutazioni in ordine all'alea del singolo giudizio.
Con ordinanza 27.10.2000 la Corte di giustizia delle Comunità Europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa in quanto la Commissione tributaria regionale di Venezia ha ritirato il relativo quesito.
A seguito di questo sviluppo, la Cassazione si è nuovamente pronunciata su talune cause in materia, confermando il proprio orientamento nelle sentenze n.8711/ 2001, n. 10235/ 2001 e n. 13890/2001.
Tutto ciò premesso, non può che ritenersi ormai consolidata la giurisprudenza in senso contrario alla tesi dell'Amministrazione. Pertanto, è necessario che gli uffici si adeguino a tale orientamento e provvedano ad abbandonare le relative controversie tributarie tuttora in corso, con le modalità di carattere generale fornite con circolari n. 138/E del 15/5/1997 e n. 218/E del 30/11/2000.
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