Circolare Agenzia Entrate n. 19 del 20.05.2004

IVA: aliquota del 4% applicabile ai beni e servizi attinenti alle campagne elettorali- art. 7 legge 8 aprile 2004 n. 90
Circolare Agenzia Entrate n. 19 del 20.05.2004

Come è noto l'art. 18, comma 1, della legge n. 515 del 1993, prevede l'applicazione dell'IVA con aliquota ridotta del 4% "Per il materiale tipografico, attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati".
Per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1, della legge 8 aprile 2004, n. 90, pubblicata nella G.U. n. 84 del 9 aprile 2004, concernente "Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo ed altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004", che ha modificato il predetto articolo 18, l'aliquota agevolata è stata estesa ad altre tipologie di beni e servizi.
In base alla nuova formulazione dell'art. 18, l'aliquota IVA del 4% si applica, infatti, "Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati".
Le condizioni, in presenza delle quali è possibili applicare l'aliquota del 4% possono essere schematicamente classificate secondo criteri di ordine oggettivo, soggettivo, temporale e territoriale.
a) sotto un profilo oggettivo, i beni e servizi, come sopra tassativamente individuati dalla norma, devono risultare attinenti allo svolgimento della competizione elettorale. Essi esauriscono la loro utilità nell'ambito della competizione elettorale e non sono suscettibili, pertanto, di utilizzazioni ulteriori o diverse da quelle connesse con la stessa competizione. Per quanto concerne "l'affitto dei locali, gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni" deve trattarsi di beni e servizi acquistati per essere utilizzati in occasione di manifestazioni elettorali, dovendo intendersi per "manifestazioni" eventi specifici e ben individuati, promossi a scopo elettorale (comizi, incontri, convention). Vanno invece esclusi dal beneficio le spese sostenute dai relatori partecipanti al comizio che non siano strettamente connesse alla manifestazione.
b) con riguardo all'aspetto soggettivo, la norma individua in modo preciso i soggetti nei cui confronti può essere applicata l'aliquota del 4%, stabilendo che gli acquisti devono essere commissionati esclusivamente da partiti, movimenti, liste di candidati e candidati.
c) l'ambito temporale della norma è definito con riguardo all'acquisto dei beni e servizi effettuati nei novanta giorni precedenti le elezioni. Per stabilire in quale momento l'acquisto deve considerarsi effettuato, si rinvia ai criteri stabiliti dall'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 concernente "la effettuazione delle operazioni", ai fini dell'IVA;
d) l'ambito territoriale di applicazione dell'agevolazione coincide con le aree interessate dalle elezioni che possono coincidere, a seconda dei casi, con il territorio nazionale, regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.
La nuova disposizione, pertanto, se da un lato ha esteso le tipologie di beni e servizi elettorali cui si rende applicabile l'aliquota del 4%, dall'altro ha definito in modo più rigoroso l'ambito di applicazione della norma agevolativa, che ora risulta più funzionale all'obiettivo di agevolare, attraverso una riduzione dell'imposta sugli acquisti, la partecipazione attiva agli eventi elettorali.
L'attuale formulazione dell'art. 18 della legge n. 515 del 1993 chiarisce, inoltre, che anche per le cessioni di materiale tipografico operano le stesse limitazioni sopra descritte.
Si segnala che l'art. 7, comma 1, della legge n. 90 del 2004 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con proprio decreto le conseguenti modificazioni al n. 18) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, contenente l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota del 4%. Per finalità di natura sistematica, si rende necessario, infatti, un coordinamento tra l'attuale formulazione del n. 18 della citata tabella A, parte seconda, che reca il disposto del precedente testo dell'art. 18 della legge n. 515 del 1993, e le nuove disposizioni introdotte dall'art. 7 della legge n. 90 del 2004.
Nonostante il titolo della legge faccia riferimento alle elezioni da svolgersi nell'anno 2004, è da ritenere che la previsione agevolativa, risultante dalla modifica dell'art. 18 della legge n. 515 del 1993, non è limitata ad uno specifico evento elettorale, ma assume portata generale, tale da riferirsi alla generalità delle competizioni elettorali.

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